Con Provvedimento del 15 luglio 2021, l’Agenzia delle Entrate ha delineato la procedura per la richiesta e la fruizione del credito d’imposta sulla sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione, pubblicando contestualmente il modello con le relative istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione (cfr. link sito Agenzia delle Entrate).
Il credito d’imposta è stato istituito dall’art. 32 del Decreto Sostegni-bis (D.L. 25 maggio 2021, n. 73) ed è finalizzato ad agevolare le spese sostenute per la sanificazione degli ambienti e strumenti di lavoro e l’acquisto dei dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione dei tamponi per Covid-19.
Destinatari
Agevolazione
L’agevolazione spetta nella misura del 30% delle spese agevolabili sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021, fino ad un massimo di € 60.000 per ciascun beneficiario e nel limite complessivo dei fondi disponibili (200 milioni di euro).
Modalità e termini di fruizione
Per accedere al credito d’imposta, i contribuenti dovranno presentare un’apposita comunicazione, da trasmettere tra il 4 ottobre 2021 e il 4 novembre 2021, utilizzando l’apposito modello per indicare le spese ammissibili sostenute nel periodo agevolato.
All’interno del periodo temporale agevolato, il contribuente potrà anche:
- inviare una nuova comunicazione, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa. Pertanto, l’ultima comunicazione validamente trasmessa sostituisce tutte quelle inviate in precedenza;
- presentare la rinuncia integrale al credito d’imposta precedentemente comunicato.
L’istanza può essere inviata direttamente dal contribuente oppure tramite un intermediario abilitato e deve essere trasmessa in via telematica, utilizzando il servizio web messo a disposizione nell’area riservata dell’utente sul sito dell’Agenzia delle Entrate o i canali telematici della medesima.
Una volta presentata la comunicazione, l’Agenzia rilascia entro un massimo di cinque giorni una ricevuta di presa in carico o di scarto, con indicazione delle eventuali motivazioni, che sarà resa disponibile al soggetto che ha trasmesso l’istanza nella sua area riservata del sito internet dell’Agenzia.
Quando la finestra temporale per la presentazione della comunicazione sarà terminata, l’Agenzia delle Entrate pubblicherà entro il 12 novembre 2021 un apposito Provvedimento in cui determinerà, in base all’ammontare totale richiesto nelle istanze presentate, la percentuale di fruizione dell’agevolazione. Al fine di rispettare la soglia di spesa stabilita, l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile sarà pari all’ammontare richiesto moltiplicato per la percentuale suddetta, determinata dall’Agenzia delle Entrate rapportando il limite complessivo di spesa all’importo totale richiesto. Di conseguenza, se l’ammontare richiesto nelle comunicazioni sarà superiore alla soglia, l’importo del credito d’imposta “effettivo” sarà minore rispetto alla percentuale “teorica” del 30%, mentre invece se l’ammontare delle richieste sarà minore o uguale alle risorse stanziate, il quantum “teorico” corrisponderà a quello “effettivo”.
Una volta determinata la percentuale di fruizione, il beneficiario potrà utilizzare il credito d’imposta:
- in compensazione tramite Modello F24, senza applicazione dei relativi limiti, a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del Provvedimento suddetto oppure
- nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui è stata sostenuta la spesa.
Con successiva risoluzione dell’Agenzia delle Entrate saranno impartite le istruzioni per la compilazione del modello F24.
Rispetto alla versione precedente dell’agevolazione prevista nel 2020, non è più possibile cedere il credito a terzi.
La misura agevolativa non rileva ai fini della formazione del reddito per le imposte sui redditi e del valore della produzione netta ai fini IRAP, nonché ai fini del rapporto per la deducibilità degli interessi passivi.
Rivolgersi a
Area Fiscale e Societario (int. 231)