Con il Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73, pubblicato lo stesso giorno sulla Gazzetta Ufficiale ed entrato in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione, sono state introdotte misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese.
Modifiche del contributo a fondo perduto (art. 1)
In sede di conversione sono state apportato alcune modifiche alla disciplina del contributo a fondo perduto spettante ai titolari di partita IVA che producono reddito agrario oppure svolgono attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi 2019 non superiori a 10 milioni di euro, che nel 2020 hanno avuto un ammontare medio mensile di fatturato e corrispettivi inferiore almeno del 30% rispetto a quello del 2019.
Tali modifiche riguardano:
- il contributo a fondo perduto non può essere pignorato;
- relativamente alle attività economiche e commerciali nei centri storici (art. 59, comma 1, lettera a), D.L. 104/2020) che il decreto Sostegni nel testo ante conversione ha circoscritto ai comuni con popolazione superiore a 10 mila abitanti dove sono situati santuari religiosi e che, secondo le ultime rilevazioni statistiche, hanno registrato presenze turistiche di cittadini stranieri in numero almeno tre volte superiore a quello dei residenti, viene abolito il requisito del numero di abitanti per i comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016 nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.
Proroga Plastic Tax (art. 9)
L’imposta sul consumo di manufatti in plastica con singolo impiego (MACSI) entrerà in vigore non più il 1° luglio 2021 ma il 1° gennaio 2022.
ACE innovativa (art. 19)
Tra le disposizioni previste dal citato decreto e allo scopo di favorire la patrimonializzazione delle imprese, è introdotto per il solo periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, il rafforzamento dell’Ace (Aiuto alla Crescita Economica), prevendendo l’applicazione di un’aliquota del 15% alla variazione in aumento del capitale proprio registrata al 31 dicembre 2021 rispetto alle consistenze al 31 dicembre 2020.
Il beneficio può essere utilizzato a riduzione dell’IRPEF o dell’IRES come reddito detassato, oppure come credito d’imposta determinato applicando al rendimento nozionale le aliquote IRPEF o IRES in vigore nel 2020; tale credito d’imposta può essere utilizzato in compensazione tramite F24, senza limiti di importo dal giorno successivo a quello di:
- conferimento in denaro
- rinuncia al credito,
- delibera di destinazione a riserva dell’utile di esercizio.
Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate verranno definite le modalità, i termini di presentazione e il contenuto della comunicazione per l’utilizzo del credito nonché le modalità attuative per la cessione del credito.
Proroga degli incentivi per la cessione di crediti (art. 19)
L’art. 44-bis del DL 34/2019 - sostituito dall’art. 55 del DL 18/2020 e modificato dal DL 104/2020 - consente l’utilizzo in compensazione delle DTA riferite a crediti deteriorati (vantati nei confronti di soggetti inadempienti) di ammontare non superiore a 2 miliardi di euro, che vengono ceduti entro il 31 dicembre 2020. Possono essere trasformate in credito d’imposta utilizzabile le DTA riferite a:
- perdite pregresse (riportabili e non compensate rispetto agli utili realizzati);
- eccedenze ACE riportabili (rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto, non portato in compensazione dagli utili realizzati).
Le DTA possono essere trasformate in credito d’imposta anche se non iscritte in bilancio. La trasformazione in crediti d’imposta utilizzabili è subordinata al pagamento di un canone, deducibile ai fini delle imposte dirette e dell’IRAP, pari all’1,5% della differenza tra le DTA e le imposte versate
Intervenendo sull’articolo 44-bis del DL 34/2020, è prorogata la possibilità di trasformazione in crediti d’imposta utilizzabili delle DTA riferite anche a crediti deteriorati ceduti nel 2021. Il limite massimo di importo delle cessioni, già fissato in 2 miliardi per l’anno 2020, viene confermato anche per l’anno 2021
Credito d’imposta beni materiali "ordinari" (non 4.0): utilizzabile in unica soluzione (art. 20)
La norma consente anche ai soggetti con un volume di ricavi o compensi non inferiori a 5 milioni di euro di usufruire in un’unica quota annuale del credito di imposta per investimenti in beni strumentali nuovi a condizione che:
- si tratti di investimenti in beni strumentali materiali diversi dai beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello Industria 4.0 (beni diversi da quelli indicati nell’allegato A annesso alla legge di bilancio 2017);
- gli investimenti siano effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021.
Crediti d’imposta per sanificazione, DPI e tamponi e per investimenti pubblicitari.
Il Decreto Legge prevede:
- la possibilità di richiedere un credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione atti a garantire la salute del lavoratore e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per COVID-19 (art. 32);
- modifiche al credito d’imposta per investimenti pubblicitari e la possibilità di ripresentare la domanda per il 2021 (art. 67 commi 10,12 e13);
- la proroga al 2021 del credito d’imposta per le sponsorizzazioni sportive (art. 10, commi 1 e 2);
- la proroga al 2022 del credito d’imposta per la ristrutturazione degli alberghi (art. 7, comma 5);
- un nuovo credito d’imposta per la ricerca e lo sviluppo di vaccini e farmaci (art. 31, commi da 1 a 5).
Il credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione, comprese le spese per i tamponi per COVID-19:
- spetta ai soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni, agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, alle strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale a condizione che siano in possesso del codice identificativo di cui all’art. 13-quater co. 4 del DL 34/2019;
- è riconosciuto sulle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021 per:
- sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;
- acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa UE;
- acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
- acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lett. c), quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa UE, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
- acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
- somministrazione di tamponi a coloro che prestano la propria opera nell’ambito delle attività lavorative e istituzionali esercitate dai sopra citati soggetti.
- spetta in misura pari al 30% delle suddette spese, fino ad un massimo di € 60.000 per ciascun beneficiario; i fondi a disposizione per l’anno 2021 sono pari a 200 milioni di euro.
- è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa, ovvero, in compensazione in F24, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97.
Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate saranno stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta, al fine del rispetto del limite di spesa.
Credito d’imposta per investimenti pubblicitari: è previsto che per gli anni 2021 e 2022, sia concesso:
- a imprese, lavoratori autonomi, enti non commerciali;
- nella misura unica del 50% del valore degli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche in formato digitale, e su radio e tv;
- entro il limite massimo di 90 milioni di euro (65 per la stampa, 25 per radio e tv);
- nel rispetto del regolamento "de minimis".
Per l’anno 2021, la comunicazione telematica di accesso al credito va presentata dal 1º settembre 2021 al 30 settembre 2021. Restano comunque valide le comunicazioni presentate a marzo 2021.
Con riferimento al credito d’imposta per le sponsorizzazioni sportive viene previsto che si applica anche per le spese sostenute durante l’anno di imposta 2021, relativamente agli investimenti sostenuti dal 1º gennaio 2021 al 31 dicembre 2021.
Quadro temporaneo sugli aiuti di stato: proroga al 30 settembre per la regolarizzazione dell’IRAP
In sede di conversione il Decreto Sostegni, ha introdotto la proroga dal 30 aprile al 30 settembre 2021 del termine per sanare, senza sanzioni e interessi, il mancato versamento del saldo IRAP 2019 e del primo acconto IRAP 2020 per effetto dell’errata applicazione dell'esonero previsto dall’art. 24 del Decreto Rilancio (D.L. 34/2020).
Non sono state invece apportate modifiche all’art. 1, commi da 13 a 17, che contiene alcune importanti disposizioni sulle agevolazioni introdotte a seguito dell’emergenza epidemiologica e rientranti nella Sezione 3.1 del Quadro temporaneo sugli aiuti di Stato. Il Decreto Sostegni riconosce alle imprese - qualora il massimale di 1,8 milioni di euro previsto dalla Sezione 3.1 del Quadro temporaneo risulti insufficiente - la possibilità di utilizzare il plafond di 10 milioni di euro previsto dalla Sezione 3.12 dello stesso Quadro. Tale Sezione consente agli Stati membri di concedere aiuti, sotto forma di sostegno ai costi fissi non coperti dai ricavi, a favore delle imprese particolarmente colpite dalla crisi economica conseguente alla pandemia.
È possibile avvalersi della Sezione 3.12 se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
- l’impresa deve aver subito una riduzione del fatturato nel "periodo ammissibile" (01/03/2020 – 31/12/2021 o in una parte di tale periodo) di almeno il 30% rispetto allo stesso periodo del 2019;
- l’intensità dell’aiuto non deve superare il 70% (90% per le piccole imprese) dei costi fissi sostenuti nel "periodo ammissibile" non coperti dai ricavi, considerati al netto dei costi variabili, ovvero delle perdite.
Con un apposito Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze verranno stabilite le regole:
- per la verifica del rispetto dei limiti e delle condizioni previste dalle Sezioni 3.1 e 3.12 del Quadro temporaneo;
- per il monitoraggio e il controllo degli aiuti riconosciuti ai sensi delle stesse Sezioni.
Il Decreto Sostegni, inoltre, stabilisce che, ai fini della verifica dei massimali previsti dal Quadro temporaneo, si applica la definizione di impresa unica prevista dal regolamento UE n. 1407/2013 (art. 2, par. 2) relativo agli aiuti “de minimis”.
Rivolgersi a
Area Fiscale e Societario (int. 231)