Le imprese del settore tessile e moda, hanno tempo fino a venerdì 10 giugno 2022, per poter accedere al credito d’imposta sulle rimanenze di magazzino, relativamente al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 (relativamente al 2021 per i soggetti cosiddetti “solari”).
L’agevolazione è stata introdotta dal D.L. 34/2020 (art. 48 bis) ed è soggetta alle condizioni e ai limiti previsti dalla Sezione 3.1 del Quadro temporaneo sugli aiuti di Stato.
Il modello (cfr. pagina dedicata sito Agenzia delle Entrate) è stato modificato rispetto a quello previsto per l’anno 2020. Il nuovo modello di comunicazione per il credito d’imposta sulle rimanenze di magazzino contiene una dichiarazione sostitutiva semplificata, avente ad oggetto unicamente il rispetto dei requisiti previsti dalla Sezione 3.1 del Quadro temporaneo. Pertanto, la dichiarazione sostitutiva contenuta nella versione aggiornata della comunicazione non ha più un effetto “sostitutivo” dell’autodichiarazione generale (che dovrà essere resa utilizzando l’apposito modello approvato con Provvedimento del 27 aprile 2022).
Soggetti beneficiari
Possono accedere al credito d’imposta sulle rimanenze di magazzino le imprese operanti nell'industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria, nonché le imprese operanti nel settore del commercio dei prodotti tessili, della moda, del calzaturiero e della pelletteria.
Agevolazione
Il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 30% del valore delle rimanenze finali di magazzino registrato nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 eccedente la media del medesimo valore registrato nel triennio precedente.
I criteri applicati per la valutazione delle rimanenze 2021 devono essere omogenei rispetto a quelli utilizzati nei tre periodi d'imposta considerati ai fini della media. La norma, inoltre, stabilisce che:
- per le imprese con bilancio certificato, i controlli sono svolti sulla base dei bilanci depositati;
- le imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di collegio sindacale devono avvalersi di una certificazione della consistenza delle rimanenze di magazzino, rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione abilitati.
Nella precedente versione della norma, era stabilito che la fruizione dovesse avvenire esclusivamente nel periodo d’imposta successivo a quello di maturazione (dunque, per i soggetti “solari” rispettivamente nel 2021 e nel 2022), mentre con la modifica apportata alla disciplina tale limite temporale decade, pertanto sarà possibile utilizzare l’agevolazione anche nei periodi d’imposta successivi, senza alcun termine finale.
Qualora l’ammontare complessivo di crediti d’imposta richiesti sia superiore al limite di spesa previsto, il credito d’imposta effettivamente fruibile sarà proporzionalmente ridotto.
L’Agenzia delle Entrate comunicherà con apposito provvedimento la percentuale di spettanza del credito d’imposta.
Rivolgersi a
Area Fiscale e Societario (int. 231)