La misura, introdotta dal D.L. 73/2021 – Sostegni bis, ha introdotto un credito d’imposta commisurato alle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale (DPI) e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.
Soggetti beneficiari
Possono fruire dell’agevolazione tutti i soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni, gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, nonché le strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale a condizione che siano in possesso del codice identificativo di cui all’articolo 13-quater, comma 4, D.L. 34/2019 convertito, con modificazioni, dalla L. 58/2019.
Spese ammissibili
Sono ammissibili al credito d’imposta le spese sostenute per:
1) la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;
2) la somministrazione di tamponi a coloro che prestano la propria opera nell’ambito delle attività lavorative e istituzionali esercitate dai soggetti di cui sopra;
3) l’acquisto di dispositivi di protezione individuale (DPI) quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
4) l’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
5) l’acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera c), quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
6) l’acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.
Agevolazione
Il credito d’imposta spetta, per ciascun beneficiario, nella misura del 30% (salvo riparto) delle spese complessive risultanti dall’ultima comunicazione validamente presentata, in assenza di successiva rinuncia.
In ogni caso, il credito d’imposta richiesto non può eccedere il limite di € 60.000 per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l’anno 2021.
Il credito d’imposta, in relazione alle spese effettivamente sostenute, può essere utilizzato dai beneficiari fino all’importo massimo fruibile:
- nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa;
- in compensazione ai sensi dell’articolo 17 D.Lgs. 241/1997, a partire dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento citato in precedenza.
Non trovano applicazione ne i limiti massimi dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale (L. 388/2000 art. 34) ne il limite annuale di utilizzo dei crediti di imposta da indicare nel quadro RU del Modello Redditi (L. 244/2007 art. 1, c. 53).
Per il completamento della normativa è attesa una specifica risoluzione con cui verranno impartite le istruzioni per la compilazione del modello F24.
Modalità e termini di invio delle comunicazioni
Per quanto riguarda le spese sostenute nell’anno corrente occorre trasmettere apposita comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate dal 4 ottobre al 4 novembre 2021.
Le domande possono essere inviate direttamente dal contribuente oppure avvalendosi di un intermediario.
Nello stesso periodo è possibile inviare una nuova comunicazione, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa o presentare la rinuncia integrale al credito.
Rivolgersi a
Area Fiscale e Societario (int. 231)