L’Agenzia delle Entrate con Provvedimento n. 309145 del 10 novembre 2021conferma che il credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione (cfr nostra circolare n. 702 del 03/11/2021) è pari al 30% delle spese effettivamente sostenute, nel limite di 60.000 euro per beneficiario.
Il credito d’imposta spetta quindi in misura integrale, in quanto l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti (83.076.075 euro), con le comunicazioni inviate dai contribuenti all’Agenzia delle Entrate tra il 4 ottobre 2021 e il 4 novembre 2021, è minore rispetto al limite complessivo di spesa per le casse erariali (200 milioni di euro).
Ogni contribuente può visualizzare l’importo del credito d’imposta effettivamente fruibile nel proprio cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.
L’agevolazione potrà essere utilizzata alternativamente:
- in compensazione tramite Modello F24, senza applicazione dei relativi limiti, a partire dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del Provvedimento (11 novembre 2021); per l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta, dovrà essere istituito un nuovo codice tributo;
- nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa.
Rispetto alla versione precedente dell’agevolazione prevista nel 2020, non è più possibile cedere il credito a terzi.
Rivolgersi a
Area Fiscale e Societario (int. 231)