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Credito d'imposta Ricerca, Sviluppo, Innovazione e Design - pubblicati i codici tributo

L’Agenzia delle entrate con la risoluzione 13/E/2021 ha istituito i codici tributo per l’utilizzo in compensazione delle quote annuali del credito d’imposta Ricerca, Sviluppo, Innovazione e Design.

 

I codici tributo istituiti sono distinti in relazione ai crediti d’imposta:

6938” denominato “Credito d’imposta investimenti in ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 e altre attività innovative”;

6939” denominato “Credito d’imposta investimenti in ricerca e sviluppo – Misura incrementale per gli investimenti nelle regioni del Mezzogiorno”;

6940” denominato “Credito d’imposta investimenti in ricerca e sviluppo – Misura incrementale per gli investimenti nelle regioni del sisma centro Italia”.

 

Le regole di fruizione del credito d’imposta Ricerca, Sviluppo, Innovazione e Design sono (cfr. Legge di bilancio 2020):

  • il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione e non può essere ne ceduto ne trasferito (anche all’interno del consolidato fiscale);

  • il momento di fruizione del credito d’imposta decorre dal periodo d’imposta successivo a quello di sostenimento delle spese agevolabili (01.01.2021 per le imprese con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare).

 

Il diritto alla compensazione è subordinato all’avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione contabile, estesi a tutte le imprese.

 

La compensazione è ammessa in 3 quote annuali di pari importo; il triennio rappresenta il periodo minimo di compensazione, con la facoltà di riporto al periodo d’imposta successivo dell’eventuale quota di credito inutilizzata per incapienza o di riporto delle quote residue per incapienza anche oltre il periodo triennale di fruizione.

 

Al credito d’imposta Ricerca, Sviluppo, Innovazione e Design non si applicano i limiti annuali di compensazione, stabiliti dalla legge.

 

Il modello F24 è presentabile unicamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.

 

La fruizione del credito è automatica, non essendo subordinata ad autorizzazioni preventive dell’Agenzia delle entrate o di altro ente: la compensazione può avvenire anche prima della trasmissione del modello redditi del periodo d’imposta di maturazione del credito e prima dell’invio della comunicazione al Mise (attesa entro la fine del primo semestre 2021).

 

Per quanto concerne quest’ultimo adempimento si rammenta infatti che la comunicazione al Mise è funzionale esclusivamente all’acquisizione da parte del Mise dei dati necessari per il monitoraggio della misura agevolativa: l’eventuale inadempimento non incide né sull’ammissibilità all’agevolazione, né sul diritto alla fruizione del credito.

 

In sede di compilazione del modello di pagamento F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito, nella colonna “importi a debito versati”.

 

Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno di maturazione del credito, nel formato “AAAA”.

 

 

Rivolgersi a
Area Fiscale e Societario (int. 231)