L’Agenzia delle entrate con la risoluzione 13/E/2021 ha istituito i codici tributo per l’utilizzo in compensazione delle quote annuali del credito d’imposta Ricerca, Sviluppo, Innovazione e Design.
I codici tributo istituiti sono distinti in relazione ai crediti d’imposta:
“6938” denominato “Credito d’imposta investimenti in ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 e altre attività innovative”;
“6939” denominato “Credito d’imposta investimenti in ricerca e sviluppo – Misura incrementale per gli investimenti nelle regioni del Mezzogiorno”;
“6940” denominato “Credito d’imposta investimenti in ricerca e sviluppo – Misura incrementale per gli investimenti nelle regioni del sisma centro Italia”.
Le regole di fruizione del credito d’imposta Ricerca, Sviluppo, Innovazione e Design sono (cfr. Legge di bilancio 2020):
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il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione e non può essere ne ceduto ne trasferito (anche all’interno del consolidato fiscale);
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il momento di fruizione del credito d’imposta decorre dal periodo d’imposta successivo a quello di sostenimento delle spese agevolabili (01.01.2021 per le imprese con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare).
Il diritto alla compensazione è subordinato all’avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione contabile, estesi a tutte le imprese.
La compensazione è ammessa in 3 quote annuali di pari importo; il triennio rappresenta il periodo minimo di compensazione, con la facoltà di riporto al periodo d’imposta successivo dell’eventuale quota di credito inutilizzata per incapienza o di riporto delle quote residue per incapienza anche oltre il periodo triennale di fruizione.
Al credito d’imposta Ricerca, Sviluppo, Innovazione e Design non si applicano i limiti annuali di compensazione, stabiliti dalla legge.
Il modello F24 è presentabile unicamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.
La fruizione del credito è automatica, non essendo subordinata ad autorizzazioni preventive dell’Agenzia delle entrate o di altro ente: la compensazione può avvenire anche prima della trasmissione del modello redditi del periodo d’imposta di maturazione del credito e prima dell’invio della comunicazione al Mise (attesa entro la fine del primo semestre 2021).
Per quanto concerne quest’ultimo adempimento si rammenta infatti che la comunicazione al Mise è funzionale esclusivamente all’acquisizione da parte del Mise dei dati necessari per il monitoraggio della misura agevolativa: l’eventuale inadempimento non incide né sull’ammissibilità all’agevolazione, né sul diritto alla fruizione del credito.
In sede di compilazione del modello di pagamento F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito, nella colonna “importi a debito versati”.
Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno di maturazione del credito, nel formato “AAAA”.
Rivolgersi a
Area Fiscale e Societario (int. 231)