Il Decreto Sostegni-ter (D.L. n. 4 del 27 gennaio 2022, convertito in L. n. 25 del 28 marzo 2022) ha apportato alcune modifiche migliorative alla disciplina del credito d’imposta per beni strumentali.
In sede di conversione in legge è stato confermato l’innalzamento da 20 a 50 milioni di euro del limite massimo agevolabile per gli investimenti 4.0 diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica.
In particolare, l’art. 10 del Decreto prevede che per la quota di investimenti in beni materiali 4.0
- che eccedono i 10 milioni di euro
- effettuati nel triennio 2023 - 2025 (ovvero entro il 30 giugno 2026 in caso di “prenotazione” al 31 dicembre 2025)
- inclusi nel PNRR e diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica
il limite massimo dei costi complessivamente agevolabili è innalzato da 20 a 50 milioni di euro, ferma restando l’aliquota agevolativa del 5%.
Gli investimenti agevolabili saranno individuati mediante un apposito Decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze.
La conversione in legge del Decreto ha inoltre stabilito all’art. 10-ter che, relativamente al settore agricolo, che la perizia per i beni 4.0 può essere rilasciata anche da un dottore agronomo o forestale, da un agrotecnico laureato o da un perito agrario laureato.
La perizia per i beni 4.0 è l’onere documentale obbligatorio per i beni 4.0 di costo unitario superiore a € 300.000 che l’impresa beneficiaria del credito d’imposta deve acquisire e che attesti che i beni rientrano nell’allegato A o B e sono “interconnessi”.
Rivolgersi a
Area Fiscale e Societario (int. 231)