La Legge di bilancio 2022 e il Decreto Sostegni ter hanno apportato modifiche alla disciplina del credito d’imposta beni strumentali contenuta nella Legge di bilancio 2021:
Prorogato al 2025 il credito d’imposta per gli investimenti in beni materiali e immateriali 4.0 (allegati A e B L. 232/2016) e riduzione delle aliquote agevolative rispetto a quelle applicabili nel 2022:
Beni materiali 4.0
- per gli investimenti effettuati dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2021, con estensione al 30 giugno 2022 per i beni “prenotati” al 31 dicembre 2021, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del:
complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro,
- per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, con estensione al 30 giugno 2023 per i beni “prenotati” al 31 dicembre 2022, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del:
complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.
- per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025, con estensione al 30 giugno 2026 per i beni “prenotati” al 31 dicembre 2025, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del:
complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.
- per gli investimenti in beni immateriali 4.0 effettuati dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2023, con estensione al 30 giugno 2024 per i beni “prenotati” al 31 dicembre 2023, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 20% del costo, nel limite massimo annuale di costi ammissibili pari a 1 milione di euro;
- per gli investimenti in beni immateriali 4.0 effettuati dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, con estensione al 30 giugno 2025 per i beni “prenotati” al 31 dicembre 2024, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 15% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro;
- per gli investimenti in beni immateriali 4.0 effettuati dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, con estensione al 30 giugno 2026 per i beni “prenotati” al 31 dicembre 2025, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 10% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.
- per gli investimenti effettuati dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2021, con estensione al 30 giugno 2022 per i beni “prenotati” al 31 dicembre 2021, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 10% del costo, con un limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro. Per gli investimenti in strumenti e dispositivi tecnologici destinati alla realizzazione di modalità di lavoro agile (L. 81/2017, art. 18) l’aliquota agevolativa è elevata al 15%;
- per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, con estensione al 30 giugno 2023 per i beni “prenotati” al 31 dicembre 2022, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 6% del costo, con un limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro.
- per gli investimenti effettuati dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2021, con estensione al 30 giugno 2022 per i beni “prenotati”4 al 31 dicembre 2021, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 10% del costo, con un limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.
- per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, con estensione al 30 giugno 2023 per i beni “prenotati”4 al 31 dicembre 2022, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 6% del costo, con un limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.
- effettuati nel triennio 2023-2025 (ovvero entro il 30 giugno 2026 in caso di prenotazione al 31 dicembre 2025),
- inclusi nel PNRR e diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica
Gli investimenti agevolabili saranno individuati mediante un apposito Decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze
Ritardata interconnessione
Con Risposta n. 71 del 3 febbraio 2022, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in materia di agevolazioni per investimenti in beni strumentali nuovi riconducibili nelle voci dell’allegato A della legge n. 232/2016, in particolare riguardo l’imputazione degli investimenti al periodo di vigenza dell’agevolazione segue le regole generali della competenza, secondo il quale le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, per i beni mobili, alla data della consegna o spedizione, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale, senza tener conto delle clausole di riserva della proprietà.
La fruizione dell’iperammortamento dipende dai momenti di effettuazione dell’investimento e di entrata in funzione del bene e solo da quest’ultimo momento è possibile iniziare a godere dell’iperammortamento, a condizione che nello stesso periodo d’imposta avvenga anche l’interconnessione del bene.
Nell’ipotesi in cui, invece, l’interconnessione sia effettuata in un periodo d’imposta successivo a quello di entrata in funzione del bene, la fruizione dell’iperammortamento potrà iniziare solo da tale successivo periodo.
La “ritardata” interconnessione del bene al sistema aziendale non comporta il venir meno dell’agevolazione, ma determina lo slittamento in avanti del dies a quo per la fruizione del maggior beneficio, con conseguente slittamento anche del termine finale di fruizione.
Rivolgersi a
Area Fiscale e Societario (int. 231)