L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 24 del 2 agosto 2023, fornisce alcuni chiarimenti sulle modalità di determinazione e utilizzo dei crediti d’imposta energia e gas spettanti per il primo e il secondo trimestre 2023, facendo riferimento a documenti già in precedenza emanati.
La circolare, con riferimento ai crediti d’imposta relativi al terzo e quarto trimestre 2022, ricorda la possibilità di avvalersi dell’istituto della “remissione in bonis” per regolarizzare il mancato invio – entro il 16 marzo 2023 - della relativa comunicazione.
Viene infine commentata l’estensione al terzo trimestre 2023 della riduzione al 5% dell’aliquota IVA nel settore del gas.
Crediti d’imposta energia e gas – Primo e secondo trimestre 2023
L’Agenzia delle Entrate riporta i criteri già definiti in precedenza::
- sono utilizzabili entro il 31 dicembre 2023, esclusivamente in compensazione;
- non concorrono alla formazione del reddito d'impresa e della base imponibile Irap, non incidono sul calcolo della quota di interessi passivi deducibile dal reddito d'impresa (art. 61, Tuir), non rilevano ai fini della determinazione della quota di spese e altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, deducibile dal reddito d'impresa (art. 109, comma 5, Tuir);
- sono cumulabilicon altre agevolazioni che abbiano a oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo – tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive – non determini il superamento del costo sostenuto.
- con riferimento ai crediti d’imposta per le imprese “energivore” e “non energivore”, ai fini della verifica del presupposto per l’accesso a detti benefici, non rientra nella nozione di “sussidio” il credito d’imposta riconosciuto per il trimestre precedente (Risposta a interpello n. 355/2023);
L’Agenzia delle Entrate specifica che in caso di conguagli a rettifica di dati effettivi, l’impresa che abbia fruito del credito d’imposta in misura maggiore rispetto a quella risultante dal conguaglio deve procedere a riversare il maggior importo utilizzato in compensazione, aumentato degli interessi nel frattempo maturati.
Diversamente, l’impresa che abbia utilizzato il credito d’imposta in misura minore rispetto a quella risultante dal conguaglio può utilizzare in compensazione il maggior credito d’imposta spettante, fermo restando il termine ultimo di utilizzo in compensazione (31 dicembre 2023).
L’Agenzia delle Entrate riepiloga, poi, le regole che disciplinano la cessione dei crediti d’imposta relativi al primo e secondo trimestre 2023
Crediti d’imposta energia e gas – Terzo e quarto trimestre 2022
- Con la conversione in legge del D.L. n. 176/2022, il termine del relativo utilizzo è stato prorogato al 30 settembre 2023;
- i soggetti beneficiari erano tenuti ad inviare all’Agenzia delle Entrate un’apposita comunicazione entro il 16 marzo 2023, indicando l’importo del credito maturato nell’esercizio 2022, «a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito». In caso di mancata presentazione nei termini della comunicazione (o di invio con dati errati), è possibile avvalersi dell’istituto della c.d. “remissione in bonis” (cfr. nostra circolare 19 del 28/06/2023) entro il 30 settembre 2023.
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Area Fiscale e Societario