La misura per il rafforzamento patrimoniale delle imprese, prevede un agevolazione a seguito della sottoscrizione die obbligazioni o titoli di debito di nuova emissione.
La Legge di Bilancio 2021 ha modificato alcuni aspetti della normativa (cfr. nostra Circolare 25 del 14/01/2021), in particolare prorogando al 30 giugno 2021
Con il provvedimento n. 67800/2021, l’Agenzia delle Entrate (cfr. pagina dedicata) ha pubblicato due modelli per richiedere le agevolazioni fiscali per favorire il rafforzamento patrimoniale delle imprese:
- il modello per richiedere il credito d’imposta in favore degli investitori
- il modello per richiedere il credito d’imposta in favore delle società che aumentano il captale.
Le istanze devono essere inviate telematicamente utilizzando il software “Credito Rafforzamento Patrimoniale” disponibile gratuitamente sul sito dell’Agenzia delle Entrate.
L’istanza degli investitori può essere inviata dal 12 aprile 2021 al 3 maggio 2021, quella della società conferitaria dal 1° giugno 2021 al 2 novembre 2021.
I crediti d’imposta sono riconosciuti dall’Agenzia delle Entrate secondo l’ordine di presentazione delle istanze e fino all’esaurimento delle risorse disponibili pari a 2 miliardi di euro per l’anno 2021.
Entro 30 gg. dalla data di presentazione delle singole istanze, l’Agenzia delle Entrate comunica ai richiedenti il riconoscimento ovvero il diniego dell’agevolazione e, nel primo caso, l’importo dei crediti d’imposta effettivamente spettanti.
Il credito d’imposta a favore degli investitori è utilizzabile:
- nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di effettuazione dell’investimento e in quelle successive fino a quando non se ne conclude l’utilizzo,
- nonché in compensazione, a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.
Il credito d’imposta a favore della società conferitaria è utilizzabile in compensazione a partire dal decimo giorno successivo a quello di effettuazione dell’investimento, successivamente all’approvazione del bilancio per l’esercizio 2020 ed entro il 30 novembre 2021.
I crediti d’imposta non sono soggetti né al limite annuale di 250 mila euro per la compensazione dei crediti d’imposta del quadro RU, né al limite annuale di 700 mila euro per la compensazione orizzontale con modello F24.
Per gli investimenti nel capitale sociale di società di medie dimensioni (imprese con fatturato tra i 5 e 50 milioni di euro), danneggiate dall’emergenza covid-19 (che hanno subito una riduzione dei ricavi nel bimestre marzo-aprile 2020 di almeno il 33% rispetto allo stesso bimestre 2019), sono previste le seguenti agevolazioni:
- per i soggetti investitori, un credito d’imposta pari al 20% dei conferimenti in denaro effettuati in esecuzione di un aumento di capitale a pagamento deliberato dopo il 19 maggio 2020, con integrale versamento dello stesso entro il 31 dicembre 2020. L’investimento massimo agevolato, in capo al singolo investitore, non può eccedere i 2 milioni di euro (con beneficio fiscale massimo pari a € 400.000);
- per la società che riceve i conferimenti, un credito d’imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto, al lordo delle perdite stesse, fino a concorrenza del 30% dell’aumento di capitale a pagamento deliberato dopo il 19 maggio 2020, con integrale versamento dello stesso entro il 31 dicembre 2020. La Legge di bilancio 2021 ha esteso l’agevolazione agli aumenti di capitale deliberati ed eseguiti nel primo semestre 2021 e ha innalzato la percentuale al 50%.
La proroga non riguarda l’agevolazione per gli investitori.
Non possono beneficiare del credito d'imposta le società che controllano direttamente o indirettamente la società conferitaria, sono sottoposte a comune controllo o sono collegate con la stessa ovvero sono da questa controllate.
I crediti d’imposta sono considerati aiuti di Stato e sono soggetti ai limiti e alle condizioni previste dal Quadro Temporaneo degli aiuti di Stato (Temporary Framework).
Rivolgersi a
Area Fiscale e Societario (int. 231)