Come anticipato (cfr. nostra circolare 495 del 21/06/2023) l'Agenzia delle Entrate ha precisato che è possibile sanare, mediante l'istituto della "remissione in bonis", il mancato invio della comunicazione dei crediti d'imposta energia e gas maturati nel 2022 (terzo e quarto trimestre 2022), il cui termine era fissato entro il 16 marzo 2023.
Il 26 giugno 2023 l’Agenzia delle Entrate ha comunicato (cfr. sito Agenzia delle Entrate) che i soggetti che non hanno trasmesso la suddetta comunicazione entro il 16 marzo 2023 possono farlo entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile, previo versamento della sanzione di € 250,00 tramite modello F24 ELIDE, indicando il codice tributo “8114”.
La comunicazione può essere compilata con il software disponibile nella scheda “Software per la comunicazione dei crediti d’imposta maturati nel 2022” e poi inviata tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia, oppure può essere compilata e inviata tramite il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet, seguendo il percorso: "Servizi - Agevolazioni - Crediti d'imposta maturati in relazione alle spese sostenute per l'acquisto dei prodotti energetici".
Il termine ultimo per l’utilizzo in compensazione dei crediti è il 30 settembre 2023.
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Area Fiscale e Societario