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Coronavirus Fase 3 - DL Rilancio - Potenziamento Bonus pubblicita' per il 2020

Il DL Rilancio (art. 186) ha ulteriormente potenziato il credito d’imposta per investimenti pubblicitari (c.d. bonus pubblicità – cfr. nostra circolare 607 del 05/09/2018 ), sostituendo integralmente il comma 1-ter dell’articolo 57-bis D.L. 50/2017 e ss.mm.ii. tra le misure di sostegno al settore dell’editoria.

 

Il DL prevede un regime straordinario di accesso all’incentivo limitato all’anno 2020, che rafforza l’intensità del credito d’imposta incrementando dal 30% al 50% il contributo sulla spesa e contestualmente innalzando il tetto di spesa massimo ammissibile annuo a 60 milioni di euro.

 

Novità per il 2020

La disciplina del bonus pubblicità, come modificata in ultimo dal Decreto Rilancio, presenta limitatamente all’anno 2020 le seguenti caratteristiche:

  1. introduzione di un metodo di determinazione volumetrico della base di calcolo del credito d’imposta: col passaggio da un metodo di determinazione su base incrementale previsto dalla norma istituiva del credito d’imposta ad un metodo di calcolo volumetrico, che premia l’ammontare complessivo degli investimenti pubblicitari ammissibili effettuati nel 2020, con la conseguente ammissibilità dei seguenti soggetti: soggetti che hanno effettuato investimenti 2020 inferiori a quelli 2019; soggetti che non hanno effettuato investimenti pubblicitari nel 2019; soggetti che hanno iniziato l’attività nel 2020.

  2. quantificazione del credito d’imposta in misura pari al 50% degli investimenti pubblicitari effettuati nell’anno 2020: il credito d’imposta spetta per i seguenti investimenti pubblicitari effettuati nel 2020 su: giornali quotidiani e periodici (anche online), su emittenti televisive, radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali non partecipate dallo Stato.

  3. differimento di 6 mesi della finestra temporale di invio della comunicazione telematica di accesso al credito.

 

Non rientrano nell’agevolazione, a titolo esemplificativo:

  • Realizzazione grafica pubblicitaria;
  • Pubblicità sui social media (Facebook, Instagram, Youtube, Twitter, ecc);
  • Pubblicità acquistata attraverso gli spazi di pubblicità di Google;
  • Produzione di volantini cartacei periodici;
  • Siti web non registrati come testata giornalistica.

 

Soggetti beneficiari

Resta invariato l’ambito applicato soggettivo previsto dalla norma istituiva e sono pertanto potenziali beneficiari i seguenti soggetti:

  • titolari di reddito d’impresa;

  • lavoratori autonomi;

  • enti non commerciali.

 

Modalità e termini per l’accesso all’agevolazione

Per quanto concerner la modalità di accesso al bonus pubblicità il legislatore ha differito di 6 mesi, per l’anno 2020, la finestra temporale di 30 gg. per l’invio delle comunicazioni telematiche al Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri: la comunicazione va presentata dal 01.09.2020 al 30.09.2020, nelle modalità indicate al comma 5 del D.P.C.M. C.

 

Resta comunque confermata la validità delle comunicazioni telematiche presentate dal 01.03.2020 al 31.03.2020.

Ai fini della concessione dell’agevolazione risulta irrilevante l’ordine cronologico di trasmissione e, in caso di insufficienza delle risorse disponibili, si provvede al riparto in misura percentuale tra i soggetti ammessi.

 

Il credito d’imposta potrà essere utilizzato esclusivamente compensazione

a partire dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento di comunicazione dell’ammontare spettante;

tramite modello F24 con il codice tributo “6900” (cfr. risoluzione Agenzia delle Entrate n. 41/E del 2019);

tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate (Entratel o Fisconline).

Il credito d’imposta per investimenti pubblicitari non rientra tra quelli che possono essere oggetto di cessione, anche parziale, ad altri soggetti, in base all’articolo 122 D.L. 34/2020.

 

 

Rivolgersi a

Area Credito e Finanza (int. 231).