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Coronavirus Fase 3 - DL Rilancio - Crediti d'imposta per spese di sanificazione, acquisto dispositivi - Comunicazioni entro il 7 settembre 2020

Il decreto Rilancio ha confermato, con alcune modifiche il credito d’imposta per spese di sanificazione, già introdotto dal c.d. DL Cura Italia, quale agevolazione per i contribuenti che, durante l’emergenza epidemiologica, hanno adottato misure di adeguamento degli ambienti di lavoro, di sanificazione e acquisto dei dispositivi di protezione.

 

Soggetti beneficiari

Soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.

 

Spese ammissibili

Spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale (come sale d’attesa, sale riunioni ecc.) o per la sanificazione degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività.

La sanificazione si intende attuata con attività “finalizzate ad eliminare o ridurre a quantità non significative la presenza del virus che ha determinato l’emergenza epidemiologica Covid-19”: per dimostrare questa condizione serve l’apposita certificazione redatta da operatori professionisti sulla base dei Protocolli di regolamentazione vigenti.

Attenzione: per beneficiare del credito d’imposta la sanificazione può anche essere svolta dai propri dipendenti o collaboratori, sempre che rispetti le indicazioni contenute nei Protocolli di regolamentazione vigenti, come attestato da documentazione interna (per calcolare le spese si dovrà ad esempio moltiplicare il costo orario del lavoro per le ore impiegate nell’attività).

Sono inoltre ammesse le spese per l’acquisto di:

  • dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea (bisogna conservare per i controlli la documentazione che attesta la conformità), compresi quelli acquistati nel 2020 ma non necessariamente correlati alla sanificazione

  • prodotti detergenti e disinfettanti

  • dispositivi di sicurezza diversi da quelli precedenti, quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione

  • dispostivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione

 

Le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, gli enti non commerciali, le imprese individuali e le società di persone in regime di contabilità semplificata devono fare riferimento al criterio di cassa, mentre le imprese individuali, le società, gli enti commerciali e gli enti non commerciali in regime di contabilità ordinaria al criterio di competenza.

 

Ammontare del credito 

Il credito d’imposta, per ciascun beneficiario, è pari al 60% delle spese complessive risultanti dall’ultima comunicazione validamente presentata, in assenza di successiva rinuncia. In ogni caso, il credito d’imposta richiesto non può eccedere il limite di € 60.000.

L’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile è pari al credito d’imposta richiesto moltiplicato per la percentuale che sarà resa nota con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, da emanare entro l’11 settembre 2020.

La percentuale è ottenuta rapportando il limite complessivo di spesa all’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti. Nel caso in cui l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti risulti inferiore al limite di spesa, la percentuale è pari al 100%.

Il credito d’imposta, in relazione alle spese effettivamente sostenute, può essere utilizzato dai beneficiari fino all’importo massimo fruibile:

  • nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa
  • in compensazione.

Solo dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento il credito d’imposta potrà essere utilizzato in compensazione mediante modello F24.

In alternativa, il credito d’imposta potrà essere utilizzato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa, oppure, fino al 31.12.2021, potrà essere ceduto a terzi, presentando apposita comunicazione all’Agenzia delle entrate.

 

Cessione del credito d’imposta 

Fino al 31 dicembre 2021 i soggetti aventi diritto al credito d’imposta possono optare per la cessione, anche parziale, del credito stesso ad altri soggetti, inclusi gli  istituti di credito e altri intermediari finanziari. La cessione può riguardare esclusivamente la quota del credito relativa alle spese effettivamente sostenute, nei limiti dell’importo fruibile.

La comunicazione della cessione avviene esclusivamente a cura del soggetto cedente con le funzionalità rese disponibili nell’area riservata (Entratel/Fisconline).

 

Tutte le informazione, documenti e modelli sono reperibili nella sezione dedicata del sito dell’Agenzia delle Entrate

 

Modalità e termini di invio delle istanze

La Comunicazione utilizzando l’apposito modello di comunicazione  può essere inviata dal 20 luglio al 7 settembre 2020 che dovrà contenere:

  • l’ammontare delle spese ammissibili sostenute fino al mese precedente alla data di sottoscrizione della comunicazione

  • l’importo che prevedono di sostenere successivamente, fino al 31 dicembre 2020.

 

I contribuenti interessati possono trasmettere la comunicazione, esclusivamente in modalità telematica, sia direttamente sia avvalendosi di un intermediario, utilizzando l’applicativo web dedicato disponibile in area riservata (Entratel/Fisconline) o  i tradizionali canali telematici dell’Agenzia.

Fino al 7 settembre sarà possibile inoltre inviare:

  • una nuova comunicazione che sostituisce integralmente quella già trasmessa. Se l’ultima comunicazione inviata contiene le spese relative a entrambi i crediti d’imposta e la comunicazione successiva si riferisce solo a uno dei due, per l’altro credito d’imposta resta comunque valida l’ultima comunicazione
  • la rinuncia integrale al credito d’imposta precedentemente comunicato.

La comunicazione sostitutiva e la rinuncia non sono ammesse se il credito precedentemente comunicato risulti ceduto.

 

Rivolgersi a

Area Credito e Finanza (int. 231).