Torna alle circolari

Coronavirus Fase 2 - DL Rilancio - Contributo a fondo perduto - Chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate ha emanato la circolare 15/E per fornire importanti chiarimenti sull’agevolazione del contributo a fondo perduto per i soggetti economici con ricavi fino a 5 milioni di euro, che hanno subito ad aprile 2020 una perdita di fatturato maggiore di un terzo del fatturato di aprile 2019.

 

La circolare fornisce chiarimenti in merito a:

  • soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019: i) per coloro che hanno iniziato nel periodo 1° gennaio – 30 aprile 2019, il contributo spetta laddove sia rispettato il predetto requisito dimensionale nell’esercizio 2019, ma non è richiesto alcun decremento del fatturato nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del 2019; ii) per coloro che hanno invece iniziato a partire dal mese di maggio 2019, stante l’assenza del parametro “storico” per il calcolo del decremento del fatturato, fermo restando il requisito “dimensionale”, il contributo spettante è pari al predetto minimo previsto (€ 1.000 per le persone fisiche e € 2.000 per le persone giuridiche).

  • Dimostrazione del decremento del fatturato o dei corrispettivi: si deve aver riguardo al momento di effettuazione di cui all’articolo 6 D.P.R. 633/1972; le istruzioni all’istanza precisano in primo luogo che si deve aver riguardo alle fatture relative ad operazioni effettuate nel mese di aprile (2019 e 2020), ivi comprese eventuali fatture differite emesse nel mese di maggio ma riferite ad operazioni di aprile.

  • Note di variazione: incidono se emesse a norma dell’articolo 26 D.P.R. 633/1972, e quindi, in ogni caso, per quelle in aumento (sempre obbligatorie), mentre per quelle in diminuzione solo se emesse ai fini Iva (e quindi nel rispetto delle regole e delle tempistiche di cui all’articolo 26).

  • Esclusione della cessione dei beni ammortizzabili dalla formazione del volume d’affari per il mese di aprile 2020.

  • Calcolare l’ammontare dei corrispettivi: deve essere assunto al netto dell’IVA, per le operazioni in ventilazione (ad esempio le farmacie) ovvero per quelle in regime del margine o delle agenzie di viaggio, l’importo può essere assunto al lordo dell’IVA.

  • Modalità di fruizione: i soggetti interessati ad ottenere il contributo devono presentare, esclusivamente in via telematica, una istanza all’Agenzia delle entrate, con l’indicazione della sussistenza di tutti i requisiti, entro 60 giorni dalla data di avvio della procedura. In caso di contributo di importo superiore a € 150.000, il modello dell’istanza deve essere firmato digitalmente dal soggetto richiedente e inviato esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata (PEC). La circolare fornisce tutte le indicazioni per consentire ai contribuenti la regolarizzazione spontanea nel caso rilevino di aver erroneamente percepito il contributo.

 

Rivolgersi a

Task Force Coronavirus: Paola Roveda (cell. 335 7986795 - roveda@ali.legnano.mi.it).