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Coronavirus Fase 2 - DL Rilancio - Altri interventi di carattere fiscale su compensazioni, rimborsi e pagamenti PA

Il Decreto Rilancio (art. 147) prevede che, per l'anno 2020, il tetto, previsto per le compensazioni orizzontali (tra crediti e debiti di diversa natura) fatte all'interno del modello F24, passi da € 700.000 a 1 milione di euro.

 

La norma (art. 145) prevede inoltre che per l’intero periodo di imposta 2020, in sede di erogazione dei rimborsi fiscali non sarà applicata la procedura di compensazione tra il credito di imposta ed il debito iscritto a ruolo, prevista dall’art. 28-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

 

L’articolo 153 del decreto dispone il blocco delle verifiche da parte dell’Agenzia delle Entrate Riscossione sui soggetti che vantano crediti commerciali verso le Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell’art. 48-bis del DPR n. 602/1973.

 

In forza di tale norma, le Pubbliche Amministrazioni devono sospendere il pagamento dei debiti commerciali vantati da un’impresa, di importo superiore € 5.000, in attesa della verifica da parte dell’Agenzia delle Entrate della Riscossione dell’esistenza di debiti fiscali iscritti a ruolo non pagati a carico del fornitore. In caso di esito positivo, l’Agenzia delle Entrate procede al recupero delle somme dovute mediante pignoramenti presso terzi ex art. 72-bis del DPR n. 602/1973.

Con il decreto si prevede la sospensione delle verifiche di inadempienza per il periodo di sospensione dell’attività di riscossione coattiva dell’Agenzia delle Entrate Riscossione di cui all’articolo 68 del DL Cura Italia, vale a dire dall’8 marzo al 31 agosto 2020 (a seguito dell’ulteriore estensione operata dal successivo articolo 154 del decreto). La sospensione decorre dal 21 febbraio 2020 per i soli contribuenti che, alla medesima data, avevano la residenza, la sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. “zona rossa” (allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020).

 

Tale disposizione si applica anche alle verifiche avviate in data antecedente a tale periodo - purché alla data di entrata in vigore del decreto in esame (19 maggio 2020) l’Agenzia delle Entrate Riscossione non abbia notificato il pignoramento ai sensi dell’art. 72-bis del DPR n. 602/1973 - con la conseguenza che le Pubbliche Amministrazioni potranno procedere al pagamento in favore del beneficiario.

 

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