Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 giugno 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 162 del 29 giugno 2020 , viene previsto che per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale - ISA (che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascun indice dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’economia e delle finanze), tenuti entro il 30 giugno 2020 ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e dell’IVA correlata agli ulteriori componenti positivi dichiarati per migliorare il profilo di affidabilità, nonché dalle dichiarazioni dell’IRAP, ove non sussistano le condizioni per l’applicazione dell’art. 24 del D.L. 34/2020 riguardante il versamento del saldo e del primo acconto, effettuino i predetti versamenti:
- entro il 20 luglio 2020 senza maggiorazione;
- dal 21 luglio al 20 agosto 2020, maggiorando le somme da versare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.
La proroga dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni fiscali si applica non solo ai soggetti ISA o ai soggetti che presentano cause di esclusione o di inapplicabilità dagli ISA, ma anche a coloro che applicano il regime forfetario, nonché ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese, laddove abbiano i requisiti richiesti.
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