Il Decreto-Legge 144/2022 (c.d. Decreto Aiuti Ter) è stato convertito, con modificazioni, con la Legge 17 novembre 2022, n. 175.
La legge di conversione è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 17 novembre 2022 n. 269 ed è entrata in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
Con il decreto Aiuti quater sono state apportate delle modifiche al Decreto legge 144/2002.
Credito d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale (art. 1)
Il decreto proroga e potenzia i contributi straordinari alle imprese a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti sotto forma di credito d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale:
- viene ampliata la platea delle imprese beneficiarie del credito d’imposta per le imprese non energivore: anche le imprese che impiegano energia elettrica con una potenza pari o superiore ai 4,5 kW (in precedenza la disciplina era riservata alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW) potranno accedere alle agevolazioni;
- alle imprese energivore i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del terzo trimestre 2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% relativo al medesimo periodo dell'anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa, è riconosciuto un contributo straordinario a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, sotto forma di credito di imposta, pari al 40% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022. Il credito d’imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta dalle imprese e dalle stesse autoconsumata nei mesi di ottobre e novembre 2022. In tal caso l'incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall'impresa per la produzione della medesima energia elettrica e il credito di imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell'energia elettrica pari alla media, relativa ai mesi di ottobre e novembre 2022, del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica;
- alle imprese gasivore è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 40% della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al secondo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei Mercati Energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019;
- alle imprese non energivore dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW è riconosciuto un credito d’imposta pari al 30% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto , qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al terzo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019;
- alle imprese non gasivore è riconosciuto un credito d’imposta pari al 40% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas, consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al terzo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei Mercati Energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.
I crediti di imposta anzidetti (periodo terzo trimestre e i mesi di ottobre e novembre) possono:
- essere utilizzati in compensazione tramite modello F24 entro il 30 giugno 2023 (in precedenza la scadenza era il 31 marzo 2023) oppure
- essere ceduti, solo per intero, ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari, di società appartenenti a un gruppo bancario, oppure di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia.
Comunicazione al venditore
Per le imprese non energivore e non gasivore, qualora l'impresa destinataria del contributo si rifornisca nel terzo trimestre dell'anno 2022 e nei mesi di ottobre e novembre 2022, di energia elettrica o di gas naturale dallo stesso venditore da cui si riforniva nel terzo trimestre dell'anno 2019, il venditore, entro 60 gg dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d’imposta, dovrà inviare al proprio cliente, dietro specifica richiesta, una comunicazione nella quale sono riportati il calcolo dell’incremento di costo della componente energetica e l’ammontare del credito d’imposta spettante per i mesi di ottobre e novembre 2022.
Comunicazione all'Agenzia delle entrate
Inoltre, è stato introdotto un nuovo adempimento: entro il 16 marzo 2023 (in precedenza il termine era 16 marzo 2023) i beneficiari del credito di imposta in esame maturato
- nel terzo trimestre 2022,
- nei mesi di ottobre e novembre 2022,
devono inviare all'Agenzia delle Entrate un'apposita comunicazione sull'importo del credito maturato nell'esercizio 2022 (A PENA DI DECADENZA DAL DIRITTO ALLA FRUIZIONE DEL CREDITO NON ANCORA FRUITO). Il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione saranno definiti con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.
Rateizzazione del pagamento delle bollette energia elettrica e gas per consumi da ottobre 2022 a marzo 2023 per le imprese (art. 3)
L’art. 3 del recente D.L. 18 novembre 2022 n. 176 introduce la possibilità per tutte le imprese con utenze collocate in Italia di richiedere la rateizzazione degli importi dovuti, a titolo di corrispettivo per la sola componente energetica di elettricità e di gas naturale (quest’ultimo limitatamente a quello utilizzato per usi diversi dal termoelettrico) ed eccedenti l’importo medio contabilizzato a parità di consumi nell’anno 2021, per i consumi effettuati nel periodo compreso tra il 01 ottobre 2022 e il 31 marzo 2023 e fatturati entro il 30 settembre 2023.
A tale fine le imprese interessate presentano apposita istanza al proprio fornitore secondo un modello semplificato (che sarà adottato entro il 18 dicembre 2022 con decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy).
Il fornitore, entro 30 gg dal ricevimento dell’istanza di cui sopra ed in caso di disponibilità di un’impresa di assicurazione a stipulare con l’impresa richiedente una copertura assicurativa sull’intero credito rateizzato nell’interesse dello stesso fornitore, ha l’obbligo di offrire al richiedente un piano di rateizzazione recante l’ammontare delle singole rate dovute, l’entità del tasso di interesse applicato (che non può superare il rendimento dei buoni del Tesoro poliennali), la date di scadenza di ogni rata per un minimo di 12 ed un massimo di 36 rate mensili.
In caso di inadempimento di due rate anche non consecutive, l’impresa richiedente il piano di rateizzazione decade dal beneficio ed è tenuta al versamento dell’intero importo residuo dovuto in un’unica soluzione.
Rivolgersi a
Area Fiscale e Societario (int. 231)