Torna alle circolari

Contributi alle imprese per l'acquisto di materiali di recupero - Richieste dal 21 febbraio 2022

È stato pubblicato in GU del 9 febbraio 2022 n. 33 il decreto del 14 dicembre 2021, che definisce i requisiti e le certificazioni idonee ad attestare le tipologie di prodotti e di imballaggi di recupero per l’accesso all’agevolazione, nonché i criteri e le modalità per la fruizione del credito d'imposta per le imprese che hanno acquistato nel 2019 e 2020 prodotti e imballaggi provenienti da materiali di recupero.

 

L’incentivo rientra nel piano d’azione nazionale a sostegno dell’economia circolare e dell’efficientamento delle risorse.

 

Iniziative e spese ammissibili

L’agevolazione spetta per le spese documentate riguardanti l’acquisto di:

  • prodotti finiti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica
  • imballaggi primari e secondari biodegradabili e compostabili secondo la normativa Uni En 13432:2002, inclusi:
  • gli imballaggi in carta e cartone, ad eccezione degli imballaggi in carta stampati con inchiostri, degli imballaggi in carta trattata o spalmata con prodotti chimici diversi da quelli normalmente utilizzati nell’impasto cartaceo e degli imballaggi in carta accoppiati con altri materiali non biodegradabili e compostabili gli imballaggi in legno non impregnati
  • imballaggi primari e secondari derivati dalla raccolta differenziata della carta
  • imballaggi primari e secondari derivanti dalla raccolta differenziata dell’alluminio.

 

Per poter beneficiare dell’agevolazione, i prodotti e gli imballaggi ammissibili devono possedere i requisiti tecnici di seguito indicati:

  1. contenuto di materiale riciclato uguale o maggiore al 30% proveniente da rifiuti con codici dell’EER 15 01 02 «Imballaggi di plastica» e 19 12 04 «Plastica e gomma prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti», per i prodotti di cui all’art. 2, comma 1, lettera a) del decreto ;
  2. la conformità alle specifiche UNI 10667-14 «Materie plastiche prime-secondarie - miscele di materiali polimerici di riciclo e di altri materiali a base cellulosica di riciclo da utilizzarsi come aggregati nelle malte cementizie, nei bitumi e negli asfalti» o UNI 10667-16 «Materie plastiche prime-secondarie - miscele di materie plastiche eterogenee a base di poliolefine provenienti da residui industriali e/o da materiali da post-consumo destinate a diverse tecnologie di trasformazione» o UNI 10667-17 «Materie plastiche prime-secondarie - Parte 17: miscele di materie plastiche eterogenee provenienti da residui industriali e/o da materiali da post-consumo destinate a processi di riduzione in impianti siderurgici», per i prodotti di cui all’art. 2, comma 1, lettera a) del decreto ;
  3. la biodegradabilità e la compostabilità per gli imballaggi di cui all’art. 2, comma 1, lettera b) del decreto;
  4. il contenuto di materiale riciclato uguale o maggiore al 70% per gli imballaggi di cui all’art. 2, comma 1, lettera c) del decreto;
  5. il contenuto di materiale riciclato uguale o maggiore al 50% per gli imballaggi di cui all’art. 2, comma 1, lettera d) del decreto.

 

Le spese si considerano sostenute secondo il principio della competenza (art. 109, commi 1 e 2, lettera a) , del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917).

 

Agevolazione

Il contributo prevede un rimborso, sotto forma di credito d’imposta, pari al 36% delle spese sostenute nel 2019 e 2020 per l’acquisto di prodotti riciclati, provenienti dalla raccolta differenziata, o imballaggi biodegradabili e compostabili, fino ad un importo massimo annuale di € 20.000 per ogni impresa beneficiaria, nel limite complessivo di 1 milione di euro per ciascuna annualità.

 

Il credito deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui è stato riconosciuto e in quelle degli anni successivi fino al suo esaurimento.

 

L’importo non concorre alla formazione dell’imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap.

 

Può essere utilizzato esclusivamente in compensazione tramite F24 presentato attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui sono stati effettuati gli acquisti agevolabili.

 

Il credito di imposta è alternativo e non cumulabile, in relazione alle stesse voci di spesa, con ogni altra agevolazione prevista da normativa nazionale, regionale o europea.

 

L’effettività del sostenimento delle spese risulta da apposita attestazione rilasciata dal presidente del collegio sindacale, ovvero da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali, o da un professionista iscritto nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, o nell’albo dei periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale.

 

Modalità e termini di presentazione delle richieste

Le istanze potranno essere presentate esclusivamente in forma elettronica, tramite la piattaforma informatica Invitalia PA Digitale (https://padigitale.invitalia.it) a partire dal 21 febbraio 2022  e fino al termine previsto per il 22 aprile 2022.

 

Per la presentazione delle istanze occorre essere in possesso di un’identità SPID.

 

Il ministero, entro 90 gg. dalla data di presentazione delle singole istanze comunica all'impresa il riconoscimento ovvero il diniego dell'agevolazione e, nel primo caso, l'importo del credito effettivamente spettante e da quando la somma è utilizzabile.

 

Rivolgersi a
Area Fiscale e Societario (int. 231)