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Compensazioni in F24: nuove regole dal 1 luglio 2024

Dal prossimo 1° luglio sono operative le disposizioni, introdotte dalla L. 213/2023 c.d. Legge di bilancio 2024 (art. 1, c. da 94 a 99), per contrastare le indebite compensazioni dei crediti fiscali e dei contributi previdenziali effettuate nel modello F24.

 

Utilizzo dei servizi telematici

A decorrere dal 1° luglio 2024 viene limitato ulteriormente l’uso dei canali telematici diversi da quelli messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

In particolare:

  • nel caso in cui siano effettuate compensazioni, è stabilito in via generalizzata che i versamenti di cui all’art. 17 del D.Lgs. 241/97 siano effettuati esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate per la presentazione dei modelli F24, nel caso in cui siano effettuate delle compensazioni;
  • l’obbligo di utilizzare i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate per la presentazione dei modelli F24 contenenti compensazioni si applica anche ai crediti maturati a titolo di contributi INPS e di premi INAIL.

 

Contribuenti con debiti verso l’erario superiori a € 100.000

Per i contribuenti che hanno iscrizioni a ruolo per imposte erariali o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione per importi complessivamente superiori a € 100.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione, a partire dal 1° luglio 2024 sarà esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione tramite modello F24.

 

Tale esclusione cesserà solo quando le violazioni contestate verranno completamente rimosse. Inoltre, per tali soggetti l’Agenzia delle Entrate può sospendere fino a 30 gg. l’esecuzione delle deleghe di pagamento contenenti compensazioni che presentano profili di rischio e qualora, in esito all’attività di controllo, i crediti si rivelino in tutto o in parte non utilizzabili, l’Agenzia comunica telematicamente la mancata esecuzione della delega di pagamento.

 

Compensazione crediti nei confronti dell’INPS e dell’INAIL

Sempre dal prossimo 1° luglio, nel caso in cui si compensino crediti maturati a titolo di contributi e premi nei confronti di INPS e di INAIL occorrerà utilizzare i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate.

Inoltre, la compensazione dei crediti di qualsiasi importo maturati a titolo di contributi nei confronti di INPS potrà essere effettuata:

  • dai datori di lavoro non agricoli a partire dal quindicesimo giorno successivo a quello di scadenza del termine mensile per la trasmissione in via telematica dei dati retributivi delle informazioni necessarie per il calcolo dei contributi da cui il credito emerge o dal quindicesimo giorno successivo alla sua presentazione, se tardiva, dalla data di notifica delle note di rettifica passive;
  • dai datori di lavoro che versano la contribuzione agricola unificata per la manodopera agricola a decorrere dalla data di scadenza del versamento relativo alla dichiarazione di manodopera agricola da cui il credito emerge;
  • dai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali degli artigiani ed esercenti attività commerciali e dai liberi professionisti iscritti alla Gestione separata INPS a decorrere dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi da cui il credito emerge.

 

Sono escluse dalle compensazioni le aziende committenti per i compensi assoggettati a contribuzione alla Gestione separata.

 

La compensazione dei crediti di qualsiasi importo per premi ed accessori maturati nei confronti dell’INAIL può essere effettuata a condizione che il credito certo, liquido ed esigibile sia registrato negli archivi dell’Istituto.

 

Divieto di compensazioni per le partite IVA cessate d’ufficio

Il divieto di avvalersi della compensazione dei crediti viene previsto non soltanto per i contribuenti a cui sia stato notificato il provvedimento di cessazione della partita IVA, ma anche per i contribuenti per i quali è prevista la cessazione d’ufficio della partita IVA correlata a profili di rischio relativi al sistematico inadempimento alle obbligazioni tributarie.

 

 

 

 

 

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Area Fiscale e Societario