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Autodichiarazione aiuti di Stato Covid: le Faq dell'Agenzia delle Entrate

Dopo la pubblicazione lo scorso 17 novembre 2022 (cfr. nostra circolare n. 911 del 21/11/2022) l'Agenzia delle Entrate ha aggiornato le Faq sulle modalità di compilazione del modello di autodichiarazione degli aiuti di Stato Covid, il cui termine di presentazione scade il 31 gennaio 2023.

 

Le faq aggiuntive  riguardano nuove indicazioni per alcuni casi specifici:

  • i contribuenti che hanno fruito di aiuti del "regime ombrello" (DL 41/2021, art. 1, c. 13), riconosciuti nell’ambito della Sezione 3.1 del Quadro temporaneo, e di altri aiutinon da “regime ombrello”, riconosciuti nell’ambito della Sezione 3.12 del citato Quadro, compilano solo la dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa alla Sezione 3.1. Inoltre, nel quadro A, compilano solo la sezione I, barrando la casella “Sez. 3.1” in corrispondenza a ciascun aiuto ricevuto nell'ambito del "regime ombrello"
  • in caso di conferimento dell’azienda da parte di un’impresa individuale, l'autodichiarazione deve essere presentata dal soggetto conferente e non dalla società conferitaria, in quanto non si verifica l'estinzione del conferente (anche dopo il conferimento, infatti, la persona fisica ex imprenditore continua a “esistere”)
  • gli interessi da recuperosono considerati essi stessi un aiuto di Stato. Per la loro quantificazione, nel caso di spostamento degli aiuti della Sezione 3.1 dal massimale di € 800.000 a quello di € 1.800.000 euro, occorre considerare l'arco temporale che va dalla data di concessione dell’aiuto fino al 28 gennaio 2021 (data di entrata in vigore del nuovo massimale). Nel caso degli aiuti di cui alla Sezione 3.12, invece bisogna effettuare la seguente distinzione:

    - per gli aiuti concessi prima dell’entrata in vigore della Sezione 3.12, occorre considerare l'arco temporale che va dalla data di concessione dell’aiuto fino alla data di entrata in vigore della medesima Sezione 3.12, se non risulta superato il massimale dei 3 milioni di euro;

    - per gli aiuti concessi dopo l’entrata in vigore della Sezione 3.12, occorre considerare il periodo che va dalla concessione dell’aiuto fino al 28 gennaio 2021 (data di entrata in vigore del nuovo massimale di 10 milioni di euro)
  • in caso di mancata restituzione volontaria dell'aiuto, il corrispondente importo (con gli interessi da recupero) può essere sottratto dagli aiuti di Stato successivamente ricevutidalla medesima impresa. In particolare, è possibile scomputare gli importi eccedenti i massimali utilizzando, in primo luogo, le istanze per il riconoscimento dei seguenti contributi a fondo perduto/crediti di imposta: Bonus tessile; Credito d’imposta investimenti nel Mezzogiorno, ZES e Sisma; CFP wedding, intrattenimento, horeca; CFP ristorazione collettiva; CFP discoteche e sale da ballo; Credito d’imposta locazioni imprese turistiche; Credito di imposta IMU del comparto turismo; Credito d’imposta imprese agricole e agroalimentari.
  • Oltre alle istanze sopra elencate, ai fini dello scomputo, è possibile utilizzare alcuni crediti d’imposta del quadro RUelencati nella “Tabella codici aiuti di Stato” presente in calce alle istruzioni dei modelli Redditi 2022, riducendo l’importo residuo da riportare nella successiva dichiarazione dei redditi. Si tratta, in particolare, dei crediti individuati dai seguenti codici aiuto: 54 (Credito d'imposta formazione 4.0); 55 (Credito d'imposta esercenti impianti distribuzione carburante); 56 (Credito d'imposta investimenti pubblicitari); 58 (Credito d'imposta commissioni per pagamenti elettronici); 61 (Credito d'imposta R&S maggiorazione per il Mezzogiorno); 69 (Credito d'imposta canone patrimoniale concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria); 71 (Credito d'imposta R&S farmaci e vaccini).

 

 

Rivolgersi a
Area Fiscale e Societario (int. 231)