L’Agenzia delle Entrate, con Circolare del 6 maggio 2020, ha chiarito in risposta ad un quesito pervenuto (quesito 4.1 nella circolare) che i premi versati dal datore di lavoro in favore della generalità dei dipendenti, a seguito della stipula di polizze a copertura del rischio di contrarre il COVID-19 non concorrono alla formazione del reddito imponibile da lavoro dipendente dei lavoratori interessati in applicazione dell’art. 51, c. 2, lett. f-quater) del TUIR.
Tale articolo del TUIR prevede infatti la non concorrenza al reddito di lavoro dipendente dei “contributi e i premi versati dal datore di lavoro a favore della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti per prestazioni, anche in forma assicurativa, aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, le cui caratteristiche sono definite dall’art. 2, c. 2, lett. d), n. 1) e 2), del decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 27 ottobre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2010, o aventi per oggetto il rischio di gravi patologie”.
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