Il Decreto n. 18/2020, entrato in vigore il 17 marzo 2020, prevede (artt. 60, 61, 62)per tutti i contribuenti il rinvio al 20 marzo dei versamenti in scadenza il 16 marzo e dispone la sospensione degli adempimenti tributari, diversi dai versamenti e dell’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 31 maggio (compresa la presentazione della dichiarazione annale IVA, prevista per il 30 aprile 2020).
La sospensione non opera in relazione:
- ai versamenti fiscali;
- all’effettuazione delle ritenute alla fonte e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale.
Condizioni particolari
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Imprese e professionisti con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro (periodo di imposta 2019)
Sono sospesi i versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020 relativi:
- alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che operano in qualità di sostituti d'imposta;
- all’imposta sul valore aggiunto;
- ai contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l'assicurazione obbligatoria.
I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 (1° giugno 2020, dato che il 31 maggio cade di domenica) o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. Anche in tal caso, non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
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Lavoratori autonomi e agenti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro
Le somme percepite nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del Decreto e il 31 marzo 2020 non sono assoggettate alle ritenute d'acconto, previste dagli articoli 25 e 25-bis del DPR 600/73, da parte del sostituto d'imposta, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.
Per avvalersi del beneficio, i contribuenti devono rilasciare ai sostituti d’imposta un’apposita dichiarazione e devono provvedere a versare l’ammontare delle ritenute in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.
Rinuncia alle sospensioni dei versamenti
I contribuenti che non intendono avvalersi delle sospensioni dei versamenti, possono chiedere che del pagamento effettuato sia data comunicazione sul sito istituzionale del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Rivolgersi a
Area Fiscale e Societario (int. 231)