Il Decreto Legge 29 settembre 2023 n.131 all’art. 3 introduce una revisione complessiva con decorrenza 01 gennaio 2024 del meccanismo delle agevolazioni riconosciute a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica (cosiddetti elettrivori). La rettifica si è resa necessaria per adeguare il meccanismo agevolativo alla Comunicazione della Commissione UE 2022/C n. 80/01 del 18 febbraio 2022 (cosiddetta disciplina in materia di aiuti di Stato nell’ambito dell’energia e dell’ambiente a decorrenza 01 gennaio 2024), che ha superato i contenuti della previgente disciplina dettata dalla Comunicazione della Commissione UE 2014/C n. 200/01.
Soggetti ammissibili
A decorrere dal 1° gennaio 2024 accedono alle agevolazioni energivori le imprese che nell’anno precedente alla presentazione dell’istanza di concessione delle agevolazioni, hanno realizzato un consumo annuo di energia elettrica non inferiore a 1 GWh (1.000.000 kWh) e che rispettano almeno uno dei seguenti requisiti:
- operano in uno dei settori ad ALTO rischio;
- non rientrano nelle precedenti categorie di attività economica ma hanno beneficiato nell’anno 2022 ovvero 2023 delle agevolazioni a favore delle imprese a forte consumo di energia ai sensi del D.M. MI.S.E. 21 dicembre 2017
- non rientrano nelle categorie di attività economica riportate nell’allegato I della Comunicazione della Commissione UE 2022/C n. 80/01 del 18 febbraio 2022 ma operano in un settore che può essere considerato ammissibile ai sensi della previsione del punto 406 della stessa disciplina in materia di aiuti di Stato nel campo dell’energia e dell’ambiente.
Sono in ogni caso escluse dal meccanismo agevolativo le imprese considerate in difficoltà ai sensi della Comunicazione della Commissione Europea 2014/C n. 249/01 (Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà).
Agevolazione
Il livello di contribuzione al pagamento della componente Asos degli oneri generali del sistema elettrico per le imprese elettrivore è pari al:
- minor valore tra il 15% della componente A3 degli oneri di sistema (componente che finanzia lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili) e lo 0,5% per Valore Aggiunto Lordo dell’azienda per i settori di attività economica classificati ad alto rischio;
- minor valore tra il 25% della componente A3 degli oneri di sistema (componente che finanzia lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili) e l’1% per Valore Aggiunto Lordo dell’azienda per i settori di attività economica classificati a rischio moderato;
- minor valore tra il 35% della componente A3 degli oneri di sistema (componente che finanzia lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili) e l’1,5% per Valore Aggiunto Lordo dell’azienda per tutti gli altri settori di attività economica per le annualità 2024,2025 e 2026;
- minor valore tra il 55% della componente A3 degli oneri di sistema (componente che finanzia lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili) e il 2,5% per Valore Aggiunto Lordo dell’azienda per tutti gli altri settori di attività economica per l’annualità 2027;
- minor valore tra l’80% della componente A3 degli oneri di sistema (componente che finanzia lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili) e il 3,5% per Valore Aggiunto Lordo dell’azienda per tutti gli altri settori di attività economica per l’annualità 2028.
Per le imprese elettrivore che coprano almeno il 50% del proprio consumo di energia elettrica da fonti rinnovabili (di cui almeno il 10% mediante un contratto di approvvigionamento a termine oppure almeno il 5% mediante energia prodotta in sito o in prossimità del medesimo) il contributo al pagamento della componente Asos degli oneri generali di sistema per le imprese dei settori a rischio moderato coincide con quello delle imprese dei settori ad alto rischio mentre per le imprese dei settori non a rischio è sempre pari al minor valore tra il 35% della componente A3 degli oneri di sistema (componente che finanzia lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili) e l’1,5% per Valore Aggiunto Lordo fino all’annualità 2028 compresa.
Tutti gli altri oneri di sistema che non rientrano nella voce della componente Asos si intendono a contribuzione piena.
Obblighi dei soggetti beneficiari
Le imprese che accedono alle agevolazioni sono tenute a effettuare la diagnosi energetica e sono altresì tenute a adottare almeno una delle seguenti misure:
- attuare le raccomandazioni di cui al rapporto di diagnosi energetica qualora il tempo di ammortamento degli investimenti connessi non superi i 3 anni ed il relativo costo non ecceda l’entità dell’agevolazione percepita;
- ridurre l’impronta di carbonio del proprio consumo di energia elettrica fino a coprire almeno il 30% del proprio fabbisogno con fonti rinnovabili:
- investire una quota di almeno il 50% dell’entità dell’agevolazione percepita in progetti che comportano la riduzione sostanziale delle emissioni di gas ad effetto serra.
DICHIARAZIONE PER L’ANNUALITA’ 2024
In relazione ai requisiti previsti dalla normativa di riferimento sopra citata, si rinvia al documento allegato alla presente circolare denominato “Requisiti di accesso alle agevolazioni elettrivori anno di competenza 2024”.
Le imprese potranno accedere al sistema telematico (cfr. sito CSEA) per le citate dichiarazioni dal giorno 01/12/2023 fino alle ore 23:59 del 22/12/2023.
Decorso il suddetto termine, l’iscrizione all’elenco delle imprese a forte consumo di energia per l’annualità di competenza 2024 sarà possibile solo ed esclusivamente in occasione della sessione suppletiva, secondo modalità e tempistiche che saranno definite da ARERA con successivi provvedimenti.
La Cassa pubblicherà sul proprio sito internet l’elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica per l’anno di competenza 2024, distinte per classi di agevolazione ai sensi del precedente decreto, secondo le tempistiche che saranno rese note da ARERA con successivi provvedimenti.
Per poter presentare la dichiarazione per l’annualità 2024, è necessario accedere al Portale CSEA e, al fine di procedere alla compilazione della dichiarazione, selezionare il link “IMPRESA COSTITUITA PRIMA DEL 2023 – Compila la dichiarazione relativa all’annualità di competenza 2024”.
Il sistema telematico consente l’invio della dichiarazione alla CSEA solo alle imprese che soddisfano i requisiti dell’art. 3 del decreto-legge n. 131 del 29 settembre 2023; qualora infatti i dati inseriti non risultino conformi ai requisiti indicati dalla normativa di riferimento, non sarà possibile effettuare l’invio della dichiarazione.
Il sistema telematico, al termine del processo di invio della dichiarazione, trasmetterà a mezzo PEC una ricevuta che ne attesta la conclusione, ma non il buon esito dei controlli; sulle dichiarazioni pervenute, infatti, la CSEA effettuerà i controlli di legittimità e coerenza ai sensi dell’art. 3 del decreto-legge n. 131 del 29 settembre 2023 e delle successive disposizioni attuative di ARERA.
La suddetta ricevuta sarà, comunque, sempre disponibile all’acquisizione tramite il Portale.