Il Ministro della transizione ecologica Roberto Cingolani, lo scorso 15 settembre, ha firmato il DM “Energy Release”, entrato ufficialmente in vigore l’11 ottobre (cfr. sito GSE)
Il provvedimento è attuativo di quanto previsto dall’articolo 16-bis del DL Energia (n. 17/2022) e prevede la cessione di elettricità a prezzi “calmierati” per clienti industriali, PMI, clienti in Sardegna e Sicilia che partecipano al servizio di interrompibilità e imprese energivore.
In particolare, il decreto stabilisce che per alcune categorie di clienti finali, definiti come prioritari, sarà possibile stipulare un contratto della durata di 3 anni con il GSE (Gestore dei Servizi Energetici) andando a bloccare una quota dell’energia consumata ad un prezzo fisso “calmierato” (nel decreto è indicato 210 €/MWh, ma potrebbe scendere a 180 €/MWh).
Soggetti ammissibili
Il decreto prevede che GSE ceda energia elettrica nella sua disponibilità, derivante da impianti rinnovabili che beneficiano di tariffe onnicomprensive o del servizio di RID (Ritiro Dedicato) e SSP (Scambio sul Posto) ai quali non si applica il meccanismo di compensazione extraprofitti.
I clienti finali prioritari, anche in forma aggregata, presentano l’offerta di acquisto, producendo idonee garanzie, attraverso la sede di negoziazione del GME.
Ai fini di “energy release” sono definiti clienti finali prioritari:
- i clienti finali industriali cioè i clienti finali le cui utenze si riferiscono ad unità locali operanti nei settori di attività economica oggetto di calcolo della produzione industriale da parte dell’Istituto nazionale di statistica (ISTAT);
- le PMI come definite dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione europea, del 6 maggio 2003;
- i clienti finali localizzati in Sicilia e Sardegna che partecipano al servizio di interrompibilità e riduzione istantanea insulare di cui alla deliberazione dell’ARERA 16 dicembre 2020, n. 558/2020/R/eel;
- i clienti finali energivori cioè le imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017.
Requisiti offerta d’acquisto
L’offerta di acquisto deve avere ad oggetto:
- un volume minimodi energia richiesta pari ad almeno 1 GWh/anno;
- un volume massimodi energia richiesta non superiore al 3% del totale complessivamente offerto dal G.S.E.;
- un volume massimodi energia richiesta non superiore al 30% del consumo medio degli ultimi 3 anni (2019, 2020 e 2021);
- in caso di offerta di acquisto presentata tramite soggetto aggregatore, l’offerta va presentata con riferimento a gruppi omogenei di clienti finali in possesso dei medesimi requisiti di priorità.
Modalita’ operative
Il GSE (Gestore dei Servizi Energetici S.p.a.) ha pubblicato lo scorso 28 ottobre l’Avviso per l’accreditamento dei clienti finali prioritari, anche in forma aggregata, ai fini della partecipazione alla procedura di assegnazione pro quota di determinati volumi di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili nella disponibilità del G.S.E (Energy Release).
I clienti finali prioritari interessati a partecipare alla procedura devono compilare l’apposito modello di richiesta di accreditamento ed inviarlo sul portale dedicato ER-Energy Release del sito del GSE entro le ore 9.00 del 5 dicembre 2022 (inizialmente i termini erano dal 9 e il 21 novembre 2022).
In esito alla procedura di assegnazione il G.S.E. stipula con ogni soggetto assegnatario un contratto di cessione per differenza a due vie fino al 31 dicembre 2025 che prevede:
- l’energia aggiudicata viene rideterminata, a partire dal 1° gennaio 2023, sulla base del volume di energia elettrica complessivamente nella disponibilità del GSE al 31 gennaio di ogni anno;
- per tutta la durata del contratto il GSE calcola, in relazione ad una quota pari al 70% dell’energia elettrica aggiudicata o rideterminata, la differenza tra il prezzo di allocazione di € 210/MWh e il prezzo medio mensile di vendita dell’energia elettrica;
- se la differenza di cui sopra è negativa il GSE eroga il relativo importo al cliente finale e, nel caso contrario, richiede il relativo importo al cliente finale secondo modalità e tempistiche da definirsi nel contratto stesso;
- il divieto di cessione a terzi del contratto stesso o, nel caso di aggregazione, della quota parte del cliente finale aggregatario;
- la facoltà per il cliente finale di recesso senza penalia partire dal primo giorno del mese successivo a quello della comunicazione di recesso e la facoltà per il cliente finale di modificare annualmente la quantità dell’energia elettrica ritirata.
Rivolgersi a
Area Energia (int. 205 - 231)