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DL Aiuti-bis - Prima nota di commento

Il Consiglio dei Ministri del 4 agosto ha approvato un decreto-legge  che contiene una serie di misure urgenti volte, principalmente, a fronteggiare il caro-energia e a sostenere il potere d’acquisto delle famiglie. In merito Confindustria ha elaborato una nota di approfondimento che si allega.

In tema di energia  le misure adottate appaiono sostanzialmente in linea con le aspettative, anche delle imprese, legate alla necessità di continuare a contenere gli effetti dell’emergenza; di seguito, le misure di maggiore interesse.

Il  Decreto interviene per contenere l’aumento dei prezzi, in continuità con le misure già adottate da precedenti provvedimenti.

Anzitutto, dispone che l’ARERA annulli, per il quarto trimestre 2022, le aliquote relative agli oneri generali di sistema elettrico applicate alle utenze domestiche e non domestiche, con potenza disponibile fino a 16,5 kW, nonché quelle applicate alle utenze con potenza disponibile superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.

Sempre per contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi per il quarto trimestre 2022, con riferimento alle forniture di gas si prevede il mantenimento delle aliquote relative agli oneri generali di sistema in vigore nel terzo trimestre.

Inoltre, per le somministrazioni di gas usato per combustione per usi civili e industriali, contabilizzate nelle fatture emesse per consumi stimati o effettivi dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022, si prevede l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta al 5%. La misura segue precedenti disposizioni che hanno prorogato il trattamento IVA agevolato ormai vigente dal mese di ottobre 2021.

Ridotta al 5% anche l’aliquota IVA delle somministrazioni di gas metano destinato all’autotrazione effettuate a decorrere dal 20 agosto e fino al 20 settembre 2022. Inoltre, per lo stesso intervallo temporale, sono state rimodulate le aliquote delle accise della benzina, in misura pari a 478,40 euro per mille litri; degli oli da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per mille litri; del gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 182,61 euro per mille chilogrammi; del gas naturale usato per autotrazione: zero euro per metro cubo; del gasolio commerciale usato carburante pari a zero.

Il Decreto disciplina poi la proroga, per il terzo trimestre 2022, di una serie di crediti d’imposta a (parziale) compensazione delle spese sostenute dalle imprese per l’energia elettrica e il gas. In particolare:

  • un credito d’imposta, per le imprese cc.dd. energivore i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del secondo trimestre 2022 e al netto di imposte ed eventuali sussidi, abbiano subìto un incremento del costo per kWh superiore al 30% rispetto al medesimo periodo del 2019. Il credito d’imposta è riconosciuto a parziale compensazione dei maggiori oneri, nella misura del 25% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel terzo trimestre 2022. Tale beneficio è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l’energia prodotta dalle imprese e dalle stesse auto-consumata, sempre nel terzo trimestre 2022;
  • un credito di imposta, a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale, cc.dd. gasivore. Il credito è riconosciuto nella misura del 25% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas nel terzo trimestre 2022, per usi diversi da quelli termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre del 2019;
  • un credito di imposta per le imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diverse da quelle energivore. Il credito è riconosciuto nella misura del 15% della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel terzo trimestre 2022, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al secondo trimestre 2022, al netto di imposte ed eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre del 2019;
  • un credito di imposta, per le imprese diverse da quelle gasivore, nella misura del 25% della spesa sostenuta per l'acquisto del gas consumato nel terzo trimestre 2022, per usi diversi da quelli termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre del 2019.

I crediti d’imposta sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano a oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito di impresa e della base imponibile IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto; sono anche cedibili, solo per l’intero importo spettante, ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari. La cessione è subordinata al rilascio del visto di conformità attestante


la sussistenza dei presupposti per il diritto al credito di imposta da parte della società cedente. Tra gli aspetti critici si rileva la limitazione temporale (entro il 31 dicembre 2022) all’utilizzo in compensazione dei suddetti crediti d’imposta.

Il DL provvede poi a prorogare, per il terzo trimestre 2022, il credito d'imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell'attività agricola e della pesca, introdotto dal DL n. 21/2022.

Le risorse stanziate per le misure sopra richiamate ammontano a circa 6,5 miliardi di euro per il 2022, di cui 3,3 per la proroga dei crediti d’imposta; il complesso delle misure in materia di energia (comprendendo, quindi, anche gli interventi in favore delle famiglie e in materia di carburanti) dovrebbe aggirarsi sugli 8,4 miliardi di euro.

Da rilevare anche la previsione della sospensione, fino al 30 aprile 2023, dell’efficacia di ogni eventuale clausola contrattuale che consenta all’impresa fornitrice di energia elettrica e gas di modificare unilateralmente le condizioni generali di contratto relative alla definizione del prezzo, anche se sia riconosciuto il diritto di recesso alla controparte. Fino al medesimo termine, sono inefficaci i preavvisi comunicati per le stesse finalità prima dell’entrata in vigore del DL, salvo che le modifiche contrattuali si siano già perfezionate.