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Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CS3D) - Pubblicazione 15 luglio 2024

 

 

Dopo l'approvazione in via definita dello scorso 24 maggio, lo scorso 5 luglio è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea la  Direttiva UE 2024/1760 relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità (c.d. Corporate Sustainability Due Diligence Directive - CS3D).

La Direttiva è entrata  in vigore il 25 luglio 2024 e gli Stati membri avranno due anni di tempo per recepirla (entro il 26/07/2026).

La Direttiva si applica a: 

  1. le società costituite conformemente alla normativa di uno Stato membro con più di 1000 dipendenti e più di 450 milioni di euro di fatturato netto annuale a livello mondiale;
  2. le società capogruppo di un gruppo che abbia raggiunto tali limiti minimi;
  3. i franchising che operano nell'Unione con un fatturato superiore a 80 milioni di euro, di cui almeno 22,5 derivanti da royalties;
  4. le imprese, le società capogruppo e i franchising di Paesi terzi che raggiungono le predette soglie di fatturato all'interno dell’Unione.

Tuttavia, per gli obblighi di due diligence è prevista un’applicazione graduale: 

  • a 3 anni per le imprese con più di 5000 dipendenti e 1,5 milioni di fatturato (26 luglio 2027); 
  • a 4 anni per le imprese con più di 3000 dipendenti e 900 milioni di fatturato (26 luglio 2028); 
  • a 5 anni per le imprese con più di 1000 dipendenti e 450 milioni di fatturato (26 luglio 2029).

 

La Direttiva sancisce obblighi per le imprese in merito agli impatti negativi, effettivi e potenziali, sui diritti umani e sull'ambiente derivanti dalle proprie attività, dalle attività delle loro filiazioni e dei loro partner commerciali nelle catene di attività cui partecipano; nonché obblighi specifici relativi alla lotta ai cambiamenti climatici.

A questo fine, gli Stati membri devono assicurare che le società definiscano e implementino misure di due diligence in materia di diritti umani e ambiente volte a: 

  1. integrare il dovere di diligenza nelle politiche aziendali e nei sistemi di gestione dei rischi; 
  2. individuare e valutare gli impatti negativi su diritti umani e ambiente, adottando un approccio basato sul rischio;
  3. prevenire e attenuare gli impatti negativi potenziali e arrestare e riparare quelli effettivi;
  4. svolgere un dialogo significativo con gli stakeholder;
  5. istituire e mantenere un meccanismo di notifica e una procedura di reclamo;
  6. monitorare l’efficacia della politica e delle misure adottate;
  7. rendicontare pubblicamente circa il dovere di diligenza.

Inoltre, le società devono adottare un piano di transizione per la mitigazione dei cambiamenti climatici, al fine di rendere i propri modelli e strategia aziendali compatibili con il limite di 1,5 °C di aumento della temperatura media del Pianeta rispetto ai livelli preindustriali, così come previsto dagli Accordi sul clima di Parigi, e per conseguire la neutralità climatica entro il 2050.

A presidio del rispetto di tali obblighi, viene delineato un sistema di enforcement imperniato sul coinvolgimento di autorità nazionali di controllo - dotate del potere di ordinare provvedimenti correttivi e forme di riparazione e di irrogare sanzioni anche pecuniarie (con un massimo non inferiore al 5% del fatturato mondiale) - e su un regime di responsabilità civile delle società per i danni causati dalle violazioni dei predetti obblighi.