In conformità alle previsioni del Decreto del Ministero della Transizione Ecologica M.I.T.E. n. 541 del 21 dicembre 2021 e nel rispetto delle regole operative fissate dall’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente A.R.E.R.A. con la deliberazione 541/2022/R/gas del 02 novembre 2022, la Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali C.S.E.A. ha pubblicato sul portale riservato alle aziende gasivore la circolare n. 47/2024/GAS del 24 settembre 2024 che stabilisce l’apertura del portale per l’inserimento delle dichiarazioni volte al conseguimento delle agevolazioni a favore delle aziende gasivore con decorrenza dal 01 gennaio 2025 a partire dal giorno 30 settembre e fino alle ore 23.59 del giorno 14 novembre 2024 (31 dicembre 2024 per le aziende neocostituite nel 2024).
C.S.E.A. ricorda che il portale è accessibile tramite l’applicazione web disponibile sul sito www.csea.it cliccando sul riquadro GASIVORI o tramite il link gasivori.csea.it
Le imprese che hanno già effettuato la registrazione in occasione della formazione di uno o più elenchi delle imprese a forte consumo di energia elettrica per le annualità dal 2013 al 2023 nonché quelle che hanno già effettuato la registrazione in occasione della formazione dell’elenco delle imprese a forte consumo di gas naturale per le precedenti annualità devono accedere al portale con la username e password già in loro possesso; le altre imprese dovranno accedere cliccando sul pulsante “nuova registrazione”.
Tutte le dichiarazioni risulteranno rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, adottato con il D.P.R.n. 445/2000, con la consapevolezza che, in caso di dichiarazioni mendaci e di falsità negli atti, si incorrerà nelle sanzioni penali previste dal successivo art. 76 e nella decadenza dai benefici, di cui all’art. 75.
Il sistema telematico consente l’invio della dichiarazione alla C.S.E.A. solo alle imprese che soddisfano i requisiti di cui al D.M. 21 dicembre 2021, nonché di quelli previsti dalla Delibera A.R.E.R.A. 541/2022/R/gas: qualora, infatti, i dati inseriti non risultino conformi ai requisiti indicati dalla normativa di riferimento non sarà possibile effettuare l’invio della dichiarazione.
Soggetti ammissibili
Possono accedere alle agevolazioni previste le imprese definite “gasivore”, cioè:
- che abbiano un consumo medio annuo di gas naturale nel periodo di riferimento (per il 2025 è il triennio costituito dagli anni 2021, 2022 e 2023) pari ad almeno 1 GWh/anno ovvero 94.582 Sm3/anno considerando un potere calorifico del gas naturale pari a 10,57275 kWh/Sm3;
- che operano nei settori di attività economica riportati nell’allegato I del DM MITE n. 541 del 21 dicembre 2021 (settori con un indice di intensità negli scambi internazionali non inferiore al 4%) prendendo a riferimento il codice ATECO prevalente indicato nella dichiarazione IVA dell’ultimo anno del periodo di riferimento (per il 2025 si tratta del 2023);
Sono in ogni caso escluse dal meccanismo agevolativo le imprese considerate in difficoltà ai sensi della Comunicazione della Commissione Europea 2014/C n. 249/01 (Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà) nonché le imprese che presentano un valore aggiunto lordo negativo nel periodo di riferimento.
Per essere ammesse all’agevolazione di cui sopra, le imprese gasivore al momento della presentazione della domanda di agevolazione devono adottare una delle misure per l’uso efficiente dell’energia previste dal D.Lgs. 102/2014, cioè adottare un Sistema di Gestione dell’Energia conforme alla norma ISO 50001 (e comunque realizzare una diagnosi energetica conforme all’Allegato 2 dello stesso D.Lgs. 102/2014 da caricare sul portale di ENEA come previsto dalla recente delibera ARERA n. 366/2024 del 17 settembre 2024) ovvero realizzare una diagnosi energetica ogni 4 anni conforme all’Allegato 2 dello stesso D.Lgs. 102/2014 e in entrambi i casi dare attuazione ad almeno uno degli interventi di efficienza individuati dalla diagnosi nell’intervallo tra questa e quella successiva.
Sempre ai sensi della delibera ARERA 366/2024 le imprese a forte consumo di gas naturale che hanno avuto accesso alle agevolazioni loro riservate nell’annualità 2024 anche senza essere in possesso di una diagnosi energetica in quanto escluse per effetto del processo di clusterizzazione previsto da ENEA per le i gruppi di aziende multisito dovranno procedere a realizzare la diagnosi conforme all’Allegato 2 del D.Lgs. 102/2014 entro il 31 dicembre 2024 e caricarla sul portale di ENEA pena la decadenza dalle agevolazioni percepite per l’annualità 2024.
Inoltre, l’azienda che accede all’elenco delle aziende a forte consumo di gas naturale per l’annualità n dovrà trasmettere a C.S.E.A. entro il 31 gennaio dell’anno n+1 una dichiarazione firmata dal legale rappresentante con il totale dei consumi di gas naturale per usi non energetici (che beneficiano delle agevolazioni) distinti per ciascun PDR intestato all’azienda dichiarante pena la decadenza dalle agevolazioni.
Chi accede alla compilazione della dichiarazione sul sito di C.S.E.A. per l’ottenimento delle agevolazioni è tenuto a corrispondere, analogamente a quanto previsto per le agevolazioni a favore delle aziende elettrivore, un contributo agli oneri amministrativi di C.S.E.A. fissato pari a € 100 in sessione ordinaria e a € 300 in sessione supplettiva (apertura successiva del portale nel 2025).