Con la circolare pubblicata il 30 luglio 2025, il Mimit ha fornito importanti chiarimenti sulle novità in materia di Start up innovative, introdotte dalla Legge 193/2024 e in vigore dal 18 dicembre 2024.
Le modifiche normative riguardano due ambiti principali:
- deve essere una piccola o media impresa, secondo i criteri stabiliti dalla Raccomandazione 2003/361/CEdella Commissione europea. Ai sensi di tale definizione, rientrano nella categoria delle PMI le imprese con meno di 250 occupati e un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro. Con riferimento al primo requisito relativo alla classificazione come PMI, il Mimit chiarisce che, ai fini della verifica dimensionale, si applica il concetto di “impresa unica”, come definito dal Regolamento (UE) 2023/283 Ciò significa che, nel calcolo dei parametri dimensionali (numero di occupati, fatturato e totale di bilancio), la Start up deve considerare non solo le imprese che la controllano e quelle "collegate"1, ma anche le imprese che la controllano e che sono ad essa solo “associate”2.
Di conseguenza, non possono qualificarsi come Start up innovative le imprese che presentano rapporti di controllo, collegamento o associazione con grandi imprese. - non deve svolgere attività prevalente di agenzia e di consulenza
- per “consulenza” si intende l’attività professionale svolta da soggetti con competenze specifiche che forniscono assistenza, pareri o informazioni. Sono escluse, a titolo esemplificativo, le attività con codici ATECO 70.2 ( “Consulenza imprenditoriale e altre attività di consulenza gestionale”) e 74.99 (“Tutte le altre attività professionali, scientifiche e tecniche”) e i relativi sottocodici;
- per "agenzia" si intende l’attività di intermediazione per l’assunzione e trattazione di affari di qualunque genere, come ad esempio quella svolta dalle imprese che esercitano l’attività di agente o rappresentante di commercio (L. 204/1985).
2. Revisione del periodo di permanenza nella Sezione speciale del Registro delle imprese.
La L. 193/2024, oltre a modificare la definizione di Start up innovativa, interviene anche sulla durata del periodo di permanenza della Start up nella Sezione speciale del Registro delle imprese.
Prima che intervenisse la L. 193/2024, l’iscrizione nella Sezione speciale poteva essere mantenuta fino a un massimo di 5 anni dalla data di costituzione.
La L. 193/2024 riduce la permanenza nella sezione speciale del Registro delle imprese a 3 anni (dalla data di iscrizione), con la possibilità di estenderla fino a 5 anni (dalla data di iscrizione), in presenza di almeno uno dei requisiti alternativi per estendere a 5 anni la permanenza nella Sezione Speciale.
La L. 193/29024 stabilisce inoltre che il termine di 5 anni complessivi per la permanenza nella Sezione speciale del Registro delle imprese può essere esteso per ulteriori periodi di due anni, sino al massimo di quattro anni complessivi, per il passaggio alla fase di "scale-up", ove intervengano ulteriori requisiti (DL 179/2012, art. 25, nuovo comma 2 ter). Il Mimit chiarisce i tempi e le modalità di attestazione di tali requisiti
Regime transitorio per le imprese già iscritte al 18.12.2025
La L. 193/2024 prevede una disciplina transitoria per le Start up che – alla data del 18 dicembre 2024 – risultavano già iscritte alla Sezione speciale.
Queste società potranno mantenere l’iscrizione oltre il 3° anno e fino al 5° a condizione che soddisfino almeno uno dei requisiti previsti dalla Tabella 1 (art. 25, nuovo comma 2 bis, D.L. 179/2012), entro i seguenti termini:
- entro 12 mesi dalla scadenza del 3° anno di iscrizione (ossia entro 4 anni dall’iscrizione), se si tratta di Start up iscritte da più di 18 mesi,
- entro 6 mesi dalla scadenza del 3° anno di iscrizione (ossia entro 3 anni e mezzo dall’iscrizione), se si tratta di Start up iscritte da meno di 18 mesi.
Il Mimit precisa che, in entrambi i casi, qualora l’iscrizione alla Sezione speciale sia avvenuta in data successiva alla costituzione, la permanenza non potrà comunque superare i cinque anni dalla data di costituzione della società.
Il Ministero fornisce ulteriori chiarimenti per le seguenti situazioni:
- Start up che alla data del 18 dicembre 2024 risultavano iscritte alla Sezione speciale da oltre 4 anni o che successivamente a tale data hanno raggiunto il termine dei 5 anni dalla costituzione (ossia Start up costituite dal 19 dicembre 2019 in poi): queste società possono dimostrare di possedere o di aver posseduto i requisiti richiesti per la permanenza nella Sezione speciale fino al 5° anno e, se del caso, anche quelli per l’estensione fino al 7° e 9° anno ;
- Start up che alla data del 18 dicembre 2024 avevano superato i 5 anni dalla costituzione (ossia Start up costituite prima del 19 dicembre 2019): saranno cancellate d’ufficio dalla Sezione speciale, ma potranno eventualmente richiedere l’iscrizione alla Sezione speciale delle PMI innovative, qualora ricorrano i presupposti previsti dall’art. 4, comma 3 del D.L. 3/2015.
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