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Sostegno alla capitalizzazione delle PMI - Nuova misura della c.d. Nuova Sabatini - Domande dal 1 ottobre 2024

Con la circolare direttoriale 22 luglio 2024, n. 1115 il Mimit fornisce le istruzioni necessarie alla corretta attuazione dell’intervento “Nuova Sabatini Capitalizzazione” (cfr. nostra Circolare 545 del 07/06/2024) , nonché gli schemi di domanda e di dichiarazione e l’ulteriore documentazione che l’impresa è tenuta a presentare per poter beneficiare dell’agevolazione.

Si ricorda che questa misura prevede un contributo rafforzato per le PMI che intendono realizzare programmi di investimento e contestualmente si impegnino a sottoscrivere un aumento di capitale.

 

La circolare definisce, in particolare:

  • le caratteristiche dell’aumento di capitale sociale:
a) deve essere effettuata esclusivamente nella forma del conferimento in denaro e deve risultare adottata dalla PMI come “versamento in conto aumento del capitale”;
b) deve essere adottata entro la data di presentazione della domanda di contributo e durante i 6 mesi antecedenti alla data di presentazione della stessa;
c) non deve contenere alcuna previsione contraria rispetto all’inscindibilità dell’aumento del capitale;
d) l’aumento di capitale sociale deve essere in misura non inferiore al 30% dell’importo del finanziamento;
e) l’aumento del capitale sociale deve essere correlato a un finanziamento a copertura di un singolo programma d’investimento;
f) l’aumento di capitale sottoscritto deve essere effettuato ai sensi di quanto previsto dagli articoli 2438 e 2481, comma 2, del codice civile;
g) l’aumento di capitale sociale, in caso di PMI oggetto di operazione di trasformazione della forma giuridica o oggetto di operazione societaria straordinaria, deve essere deliberato in data non antecedente alle stesse;
h) l’aumento di capitale sociale deve essere interamente sottoscritto dalla PMI entro e non oltre i 30 giorni successivi alla concessione del contributo e comunque prima della richiesta di erogazione del contributo, pena la revoca del contributo stesso;
  • la PMI entro e non oltre i 30 giorni successivi alla concessione del contributo e comunque prima della richiesta di erogazione del contributo, è tenuta a versare almeno il 25% dell’aumento di capitale, oltre l’intero valore del sovrapprezzo delle azioni, se previsto. Ai sensi degli articoli 2481 bis e 2463 bis del codice civile, qualora l’aumento di capitale sia effettuato dall’unico socio ovvero da una società a responsabilità limitata semplificata, lo stesso deve risultare interamente versato nel rispetto del predetto termine;
  • le modalità e i termini di presentazione delle domande per la concessione
  • l’erogazione del contributo in conto impianti, il cui ammontare è determinato in misura pari al valore degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della durata di 5 anni e di importo uguale all’investimento, ad un tasso d’interesse annuo del
         - 5% per le micro e piccole imprese;
         - 3,575% per le medie imprese.

 

Le disposizioni di cui alla nuova circolare si applicano alle domande presentate a partire dal 1° ottobre 2024.

 

La procedura sarà aperta da tale data.

 

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Area Credito e Finanza