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Piano Transizione 5.0 - Pubblicato il Decreto Pnrr

È stato pubblicato il D.L. n. 19 (Decreto PNRR articolo 38) nella GU n.52 del 02-03-2024), che introduce, nell’ambito del Piano Transizione 5.0, un nuovo credito d’imposta con la finalità di favorire la transizione digitale ed energetica delle imprese nel biennio 2024-2025.

 

Il Decreto PNRR, entrato in vigore il 2 marzo scorso, dovrà essere convertito in legge entro il 1° maggio 2024.

 

Il credito d’imposta 5.0 rappresenta un potenziamento del credito d’imposta previsto dal Piano Transizione 4.0 ed è destinato agli investimenti in uno dei beni 4.0 (allegati A e B - L. 232/2016) che consentano di conseguire una riduzione dei consumi energetici superiore a precise soglie.

 

Nel caso di investimenti in beni 4.0 che non consentano di conseguire un risparmio energetico, sarà comunque possibile beneficiare del credito d’imposta 4.0.

 

È in corso di pubblicazione un decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy (Mimit) per la piena attuazione della nuova misura agevolativa.

 

Soggetti beneficiari

Possono beneficiare del contributo tutte le imprese residenti e le stabili organizzazioni con sede in Italia, a prescindere dalla forma giuridica, dal settore economico, dalla dimensione e dal regime fiscale adottato per la determinazione del reddito d’impresa. La norma elenca nel dettaglio i casi di esclusione, tra questi lo stato di liquidazione volontaria o coatta dell’azienda.

 

 

Spese ammissibili

Il bonus è riconosciuto per i nuovi investimenti effettuati nel biennio 2024-2025 in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.

 

“INVESTIMENTI TRAINANTI”: beni materiali e immateriali nuovi, strumentali all’esercizio dell’impresa, ricompresi negli allegati A e B della L. 232/2016 e interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, a condizione che, tramite tali beni, si consegua complessivamente una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva a cui si riferisce il progetto di innovazione pari ad almeno il 3% o, in alternativa, una riduzione di consumi energetici dei processi interessati dall’investimento pari ad almeno il 5%.

 

Ai fini del credito d’imposta 5.0, rientrano nell’Allegato B della L. 232/2016, ove specificamente previsti dal progetto di innovazione, anche:

▪ i software, i sistemi, le piattaforme o le applicazioni per l’intelligenza degli impianti che garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell’energia autoprodotta e autoconsumata, o introducono meccanismi di efficienza energetica, attraverso la raccolta e l’elaborazione dei dati anche provenienti dalla sensoristica IoT di campo (Energy Dashboarding);

▪ i software gestionali, purché siano acquistati unitamente a software, sistemi e piattaforme riportati al punto precedente.

 

INVESTIMENTI AGEVOLABILI “TRAINATI” Le imprese che effettuano investimenti in beni 4.0 che consentono di ottenere una riduzione dei consumi energetici hanno la possibilità di portare in agevolazione due ulteriori tipologie di investimento:

  • i beni materiali nuovi, strumentali all’esercizio d’impresa, finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo (ad eccezione delle biomasse), compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta. Per quanto riguarda l'autoproduzione di energia da fonte solare, sono agevolabili solo gli impianti con moduli fotovoltaici prodotti in Unione europea ad alta prestazione previsti dal DL 181/2023 (art. 12, c. 1, lettere a, b e c), ossia:
         a) moduli fotovoltaici con un'efficienza almeno pari al 21,5%;
         b) moduli fotovoltaici composti da celle con un'efficienza almeno pari al 23,5%;
         c) moduli fotovoltaici composti da celle bifacciali con un'efficienza almeno pari al 24%.

        

  • le spese per la formazione del personale sulle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi nel limite del 10% degli investimenti complessivi (in beni 4.0 e in beni per l'autoproduzione di energia) e comunque fino a un massimo di € 300.000, purché la formazione sia erogata da soggetti esterni che saranno individuati con decreto del Mimit.

 

Agevolazione

Il credito d’imposta 5.0 si calcola applicando un’aliquota agevolativa al costo complessivo degli investimenti, dato dalla somma delle spese sostenute per gli investimenti “trainanti” (beni 4.0 con risparmio energetico) e per quelli “trainati” (beni per l’autoproduzione di energia e formazione 5.0).

 

Per gli investimenti in beni acquisiti mediante contratto di leasing, rileva il costo sostenuto dal locatore.

Per gli investimenti in beni immateriali (allegato B) utilizzati mediante soluzioni di cloud computing (ossia con risorse di calcolo condivise e connesse), è agevolabile anche il costo per servizi imputabili per competenza.

 

Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del:

35% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro,

15% per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro

5% per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro

e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro per anno per impresa beneficiaria.

 

La misura del credito d'imposta per ciascuna quota di investimento è  aumentata:

-  al 40%, 20% e 10% nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale superiore al 6% o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento superiore al 10%, conseguita tramite gli investimenti nei beni;
-  al 45%, 25% e 15%, nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale superiore al 10%, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento superiore al 15%, conseguita tramite gli investimenti.

 

La riduzione dei consumi energetici deve essere calcolata su base annua e rispetto ai consumi energetici registrati nell’anno precedente a quello di avvio degli investimenti, “al netto delle variazioni dei volumi produttivi e delle condizioni esterne che influiscono sul consumo energetico”.

 

Le imprese di nuova costituzione calcolano il risparmio energetico rispetto ai consumi medi annui riferibili a uno “scenario controfattuale”.

 

Sarà il Decreto attutivo del Mimit a definire i criteri di calcolo della riduzione dei consumi energetici e a individuare il benchmark rispetto al quale determinare il risparmio energetico.

 

La norma stabilisce che, con riferimento ai medesimi costi ammissibili, tale agevolazione non è cumulabile con:

▪ il credito d’imposta per gli investimenti in beni 4.0 (L. 178/2020),

▪ il credito d’imposta per gli investimenti nella Zes unica (DL 124/2023, art. 16).

 

È invece cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, considerando anche l’aiuto derivante dalla non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.

 

 

Termini e modalità di accesso alle agevolazioni

 

Per accedere al credito d’imposta 5.0 sono previsti alcuni adempimenti che saranno meglio definiti dal Decreto attuativo del Mimit:

▪ inviare al Gestore dei Servizi energetici (GSE):  una comunicazione iniziale (contenente la descrizione del progetto di investimento e il relativo costo) per "prenotare" il credito d'imposta, insieme a una certificazione ex ante per attestare la riduzione dei consumi energetici ottenibile dai beni 4.0;  comunicazioni periodiche relative allo stato di avanzamento dell'investimento, finalizzate a segnalare eventuali variazioni del credito d'imposta precedentemente "prenotato" (l'importo può variare solo in diminuzione);  una comunicazione finale per confermare il completamento dell'investimento, unitamente a una certificazione ex post per attestare l'effettiva realizzazione degli investimenti in conformità con quanto previsto nella certificazione ex ante. Sulla base delle comunicazioni finali il GSE trasmette all'Agenzia delle Entrate l'elenco delle imprese beneficiarie e l'importo definitivo del credito d'imposta utilizzabile in compensazione.

▪ produrre un'attestazione di avvenuta interconnessione, nonché di congruità e pertinenza dei costi sostenuti;

▪ riportare sulle fatture, sui documenti di trasporto e sugli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati l’espresso riferimento alla norma agevolativa (art. 38 del DL n. 19/2024);

▪ attestare l’effettivo sostenimento delle spese agevolabili mediante una certificazione contabile rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese non obbligate alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore o una società di revisione iscritti nella Sez. A del registro previsto dall’art. 8 del D.Lgs. 39/2010. I costi della certificazione contabile sono riconosciuti in aumento del credito d’imposta – solo per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti – per un importo non superiore a € 5.000.

 

Il credito d’imposta 5.0 sarà utilizzabile esclusivamente in compensazione con tributi e contributi nel modello F24, attraverso i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate. Il GSE trasmette all'Agenzia delle Entrate l'elenco delle imprese beneficiarie, le quali potranno utilizzare il credito d'imposta (anche per intero) dopo 5 giorni dalla trasmissione di tale elenco. La compensazione del credito dovrà avvenire entro il 31 dicembre 2025.

 

L’eventuale importo non compensato entro tale data si potrà utilizzare in cinque quote annuali di pari importo. Il credito d’imposta 5.0 non è soggetto ai limiti sulle compensazioni, non concorre alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP e non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi (art. 61, TUIR) e dei componenti negativi di reddito (art. 109, comma 5, TUIR).

 

 

I controlli sui requisiti tecnici e sulle condizioni di spettanza del credito d’imposta 5.0 sono effettuati dal GSE, entro i termini concordati con l'Agenzia delle Entrate.

 

La certificazione del risparmio energetico

Le certificazioni sono rilasciate da valutatori indipendenti che saranno individuati dal Decreto attuativo del Mimit. In ogni caso tra i soggetti abilitati sono ricompresi:

  1. gli Esperti in Gestione dell'Energia (EGE) certificati da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11339,
  2. le Energy Service Company (ESCo) certificate da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11352.

I costi della certificazione sono riconosciuti in aumento del credito d’imposta – solo con rifermento alle piccole e medie imprese – nel limite di € 10.000

Il beneficio è subordinato alla presentazione di apposite certificazioni rilasciate da un valutatore indipendente, sia “ex ante” che “ex post”. Ex ante per misurare la riduzione del consumo energetico ed ex post per verificare l’effettiva realizzazione dell’investimento e dell’interconnessione. Solo per le PMI le spese di certificazione sono riconosciute in aumento del credito d’imposta fino ad un massimo di 10.000 euro.

Le spese di consulenza per le certificazioni verranno riconosciute al 100% nel credito d’imposta, in aggiunta alla percentuale della tabella precedente, sino ad un massimo di 10mila euro. Anche l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili dovrà essere certificato da un soggetto abilitato alla revisione dei conti (in questo caso, le spese saranno riconosciute sino a 5.000 euro).

 

 

 

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Area Credito e Finanza