Il DL Proroghe (Decreto legge 31 dicembre 2025, n. 200) ha prorogato fino al 31 dicembre 2026 l’operatività del Fondo di Garanzia per le PMI, già in vigore nel 2025.
In particolare, per il 2026 si confermano le seguenti regole:
- importo massimo garantito pari a 5 milioni di euro per singola impresa;
- applicazione del modello di valutazione del Fondo sia con dati economico-finanziari che con dati andamentali (Centrale Rischi) e assegnazione di una fascia di rating da 1 a 5. Le imprese collocate in fascia 5 sono escluse dall’accesso alla garanzia;
- Copertura del 50% nel caso di operazioni finanziarie per esigenze di liquidità;
- Copertura dell'80% nel caso di operazioni finanziarie destinate a programmi di investimento, nonché per operazioni Nuova Sabatini, importo ridotto e microcredito e per quelle a favore di PMI innovative, start-up, start-up innovative e incubatori certificati
- microcredito: in relazione alle operazioni finanziarie di importo fino a € 40.000 oppure fino a € 80.000 nel caso di richiesta di garanzia presentata in modalità di riassicurazione, nonché in relazione alle operazioni finanziarie di microcredito di importo massimo sino a € 50.000, la garanzia del Fondo è rilasciata nella misura massima dell'80%;
- estensione a Midcap: la garanzia del Fondo può essere concessa - previa autorizzazione della Commissione europea - in favore di imprese, con un numero di dipendenti non superiore a 499 (c.d. Midcap), tenuto conto delle relazioni di associazione e di collegamento con altre imprese, anche in relazione a singole operazioni finanziarie, fatta esclusione di quelle aventi ad oggetto investimenti nel capitale di rischio. La garanzia alle Midcap è riconosciuta:
- fino alla misura massima del 30% per le operazioni finanziarie per liquidità;
- nella misura del 40% nel caso di operazioni di finanziamento con finalità di investimento;
- gratuità della garanzia per le micro imprese;
- viene meno la commissione di mancato perfezionamento della garanzia, in caso di rinuncia da parte dell'azienda;
Le aziende potranno appoggiare la garanzia del fondo su due regimi di aiuto, in base alla dimensione aziendale e alla finalità del finanziamento: regolamento de minimis o Regime d’esenzione (GBER) nei casi in cui la finalità del finanziamento lo preveda ovvero per "aiuti agli investimenti a favore delle PMI", "aiuti alle PMI in fase di avviamento", "aiuti al finanziamento del rischio delle PMI". Si ricorda che l'utilizzo del Regime d'esenzione non genera assorbimento del plafond de minimis in capo all'impresa.
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