Nuove disposizioni operative di funzionamento del fondo
Il Ministero dello sviluppo economico, con Decreto 3 ottobre 2022, ha apportato modifiche e integrazioni alle condizioni di ammissibilità e alle disposizioni di carattere generale del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese. Il fondo ha la finalità di favorire l’accesso alle fonti finanziarie delle piccole e medie imprese mediante la concessione di una garanzia pubblica che si affianca e spesso si sostituisce alle garanzie reali portate dalle imprese.
Le nuove disposizioni operative si applicano a decorrere dal 14 ottobre scorso.
Le novità
Tra le principali novità la Circolare n. 8/2022 del gestore Mediocredito Centrale segnala:
- la modifica, per la riassicurazione, della disciplina relativa alla fase del recupero del credito del Fondo a seguito dell’escussione della garanzia e della successiva liquidazione della perdita al soggetto richiedente
- la modifica della disciplina relativa alla revoca dell’agevolazione nei confronti del soggetto beneficiario finale in caso di mancata realizzazione, totale o parziale, del programma di investimento previsto per le operazioni finanziarie a fronte di investimenti
- il ripristino delle condizioni di ammissibilità nei confronti delle imprese già ammesse in precedenza al Fondo, in caso di rimborso totale della perdita, rinuncia totale o parziale della garanzia nel caso di accordi transattivi, da parte del soggetto richiedente, dichiarazione di inefficacia della garanzia, ritiro della comunicazione di evento di rischio da parte del soggetto richiedente
- la riformulazione del paragrafo relativo alla comunicazione degli eventi di rischio
- la riformulazione della disciplina relativa agli accordi transattivi e ai prolungamenti della durata della garanzia.
Garanzie agevolate per finanziamenti per liquidità per pagare le bollette
Con circolare n. 13 del 30 novembre del Mediocredito Centrale vengono messe in campo nuove disposizioni per le imprese per far fronte al caro bollette.
Sarà possibile richiedere l’intervento del Fondo di Garanzia PMI per coperture a titolo gratuito e fino all’80% per finanziamenti volti al pagamento delle bollette, senza requisiti di rating.
Garanzia 80% per credito bollette
A prevedere la copertura dell’80% per i finanziamenti richiesti da professionisti e aziende per far fronte al pagamento dei consumi energetici è stato il Decreto Aiuti Ter (Dl 144/2022 art. 3, comma 3) recante “Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)”.
La garanzia gratuita può essere richiesta per il pagamento delle bollette per consumi energetici emesse nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022, indipendentemente dalla fascia di appartenenza stabilita attraverso l’applicazione del modello di rating di cui alla parte IX, lettera A, delle Disposizioni operative del Fondo.
Garanzia gratuita senza rating
La garanzia viene concessa a titolo gratuito qualora il tasso applicato alla quota garantita del finanziamento concesso dalle banche o dagli altri intermediari non superi il tetto massimo stabilito in misura pari al rendimento dei Buoni del Tesoro Poliennali (BTP) di durata media pari o immediatamente superiore al finanziamento concesso.
Tale tasso dovrà essere però limitato al recupero dei costi.
Per ottenere la gratuità della garanzia è necessario che i soggetti finanziatori indichino nella richiesta di ammissione le condizioni economiche di maggior favore applicate a fronte dell’intervento del Fondo rispetto a quelle che sarebbero applicate senza garanzia.
Soggetti beneficiari
Imprese di micro, piccole o medie dimensioni (PMI), iscritte al Registro delle Imprese, e i professionisti.
Il DL Liquidità ha previsto anche l’ammissibilità, limitatamente ai finanziamenti fino a 30 mila euro, di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni, di soggetti che esercitano alcune delle attività ausiliarie dei servizi finanziari e delle attività assicurative e di Enti non commerciali, compresi gli Enti del terzo settore e gli Enti religiosi civilmente riconosciuti.
Il DL Liquidità ha inoltre stabilito che, ai fini dell’ammissibilità alla garanzia, non venga effettuata alcuna valutazione del merito di credito del soggetto beneficiario finale da parte del Gestore del Fondo.
Per le operazioni fino a 30.000,00 euro è prevista l’approvazione automatica da parte del Fondo: i soggetti richiedenti (banche, confidi ecc.) possono pertanto erogare i finanziamenti anche prima della delibera della garanzia. Possono essere garantiti i soggetti appartenenti a qualsiasi settore. Fatte salve alcune attività ausiliarie dei servizi finanziari e delle attività assicurative non è ammissibile il solo settore delle attività finanziarie e assicurativo.
Iniziative ammissibili e agevolazione
L'intervento è concesso su tutti i tipi di operazioni finalizzati all'attività di impresa sia a breve sia a medio lungo termine, con le seguenti coperture:
▪ 90% (sia per garanzia diretta sia per riassicurazione/controgaranzia) per operazioni finanziarie:
- di importo fino a € 30.000 e comunque non superiore al doppio della spesa salariale annua o al 25% del fatturato;
- con durata massima di 15 anni a condizione che il rimborso della quota capitale non inizi prima di 24 mesi dall'erogazione.
▪ 80% per garanzia diretta e 100% per riassicurazione/controgaranzia (su garanzie rilasciate da confidi non superiori al 90% del finanziamento) per operazioni finanziarie:
- a fronte di liquidità o di investimento;
- con durata massima di 8 anni;
- di importo non superiore al doppio della spesa salariale annua o al 25% del fatturato oppure, in caso di superamento di entrambi i limiti, al fabbisogno per costi di capitale d’esercizio e costi d’investimento.
A determinate condizioni è possibile combinare l’intervento del Fondo con una garanzia del 20% rilasciata da un confidi, a valere su risorse proprie, al fine di ottenere una copertura del 100% del finanziamento.
▪ 80% per la garanzia diretta e 90% per la riassicurazione (su garanzie rilasciate da confidi non superiori all’80% del finanziamento) per tutte le operazioni che non rientrano nei precedenti punti.
Per queste operazioni finanziarie è possibile combinare l’intervento del Fondo con una garanzia del 20% rilasciata da un confidi, a valere su risorse proprie, al fine di ottenere una copertura del 100% del finanziamento.
Procedure e termini
L'impresa o il professionista non può inoltrare la domanda direttamente al Fondo, ma deve rivolgersi a una banca per richiedere il finanziamento e, contestualmente, richiedere che sul finanziamento sia acquisita la garanzia diretta. Sarà la banca stessa ad occuparsi della domanda.
In alternativa, ci si può rivolgere a un Confidi accreditato che garantisce l'operazione in prima istanza e richiede la controgaranzia al Fondo.
Rivolgersi a
Area Credito e Finanza (int. 231)