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Fondo di Garanzia: le regole dal 1 gennaio al 31 dicembre 2024

Come previsto dal decreto-legge n.145 del 18 ottobre 2023 (c.d. “DL Fisco-Anticipi”) dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 il Fondo di garanzia, la garanzia pubblica per l'accesso al credito delle imprese,  seguirà nuove disposizioni:

 

  1. importo massimo garantito previsto per singola impresa di 5 milioni di euro.

 

  1. Percentuali di copertura del fondo:
    • 80%per tutte le operazioni di finanziamento con finalità di investimento, nonché per le operazioni finanziarie riferite a PMI costituite o che abbiano iniziato la propria attività non oltre tre anni prima della richiesta della garanzia del Fondo e non utilmente valutabili sulla base del modello di valutazione;
    • 60%per le aziende che risultano in fascia 3 e 4, secondo il modello di valutazione, per tutte le operazioni diverse da quelle di investimento;
    • 55%per le aziende che risultano in fascia 1 e 2, secondo il modello di valutazione, per tutte le operazioni diverse da quelle di investimento;
    • non ammissibilità per le imprese rientrati in fascia 5 secondo il modello di valutazione;
    • microcredito: in relazione alle operazioni finanziarie di importo fino a 40.000 euro, oppure fino a 80.000 euro nel caso di richiesta di garanzia presentata in modalità di riassicurazione, nonché in relazione alle operazioni finanziarie di microcredito di importo massimo sino a 50.000 euro, la garanzia del Fondo è rilasciata nella misura massima dell'80%.

 

  1. Estensione a Midcap: la garanzia del Fondo può essere concessa - previa autorizzazione della Commissione europea- in favore di imprese, con un numero di dipendenti non inferiore a 250 e non superiore a 499 (c.d. Midcap) anche in relazione a singole operazioni finanziarie, fatta esclusione di quelle aventi ad oggetto investimenti nel capitale di rischio. La garanzia alle Midcap è riconosciuta: 
    • fino alla misura massima del 30%per le operazioni finanziarie per liquidità;
    • nella misura del 40%nel caso di operazioni di finanziamento con finalità di investimento.

 

  1. Estensione a enti del Terzo Settore : Questi devono essere iscritti al registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) e al repertorio delle notizie economiche e amministrative presso il registro delle imprese. In questo caso la garanzia è concessa in relazione a operazioni finanziarie di importo non superiore a € 60.000 e senza l’applicazione del modello di valutazione. Gli enti non iscritti, invece, potranno accedervi nell’ambito di un’apposita sezione speciale di prossima istituzione.

 

In fase di valutazione della domanda, è previsto il calcolo dello Scoring secondo il modello di valutazione del rischio  che tiene conto sia dei dati economico-finanziari dei bilanci sia dei dati della Centrale Rischi.

 

Tale valutazione non si applica alle startup innovative che possono accedere alla garanzia del Fondo senza valutazione del merito creditizio.

 

 

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Area Credito e Finanza