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Decreto Legge "Sostegni bis" - Le misure in materia di credito e finanza

 

Con il Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73, pubblicato lo stesso giorno sulla Gazzetta Ufficiale ed entrato in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione, sono state introdotte misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese.

 

Moratoria ex lege per le PMI (art. 16)

Il Decreto prevede la proroga al 31 dicembre 2021 delle sospensioni dei pagamenti dei finanziamenti prevista dall’art. 56 del D.L. Cura Italia.

La sospensione riguarda tutte le forme tecniche di prestiti già previste dal D.L. Cura Italia. Con particolare riguardo ai finanziamenti per i quali è possibile distinguere una quota capitale e una quota interessi, si potrà prorogare solo la sospensione del pagamento della quota capitale, al fine di evitare riclassificazioni delle esposizioni in default.

Diversamente da quanto previsto in occasione delle precedenti proroghe (automatiche, salvo diversa comunicazione dell’impresa) servirà una comunicazione dell’impresa alla banca entro il 15 giugno 2021 da presentare con le medesime modalità previste dal D.L. Cura Italia per la presentazione della prima richiesta.

Si invitano comunque le imprese interessate a prendere contatto con i propri istituti di credito per verificare le modalità di comunicazione e/o l’esistenza di moduli specifici previsti dalla singola banca.

 

Fondo di garanzia per le PMI (artt. 12, 13 e 15)

Il Decreto prevede quanto segue:

- proroga, fino al 31 dicembre 2021, del regime speciale di intervento del Fondo di Garanzia per le PMI previsto dall’art.13 del D.L. Liquidità;

- allungamento da 6 a 10 anni dei tempi di restituzione dei finanziamenti garantiti. Tale allungamento è subordinato all’autorizzazione della Commissione Europea.

- riduzione (per le nuove operazioni diverse da quelle di importo pari a 30 mila), della percentuale di copertura della garanzia del Fondo dal 90% all’80%, mentre per l’allungamento della durata dei finanziamenti già garantiti in essere, non si prevede alcuna riduzione delle coperture.

- per i finanziamenti di importo fino a € 30.000 garantiti al 100% è previsto un abbassamento, a partire dal 1° luglio 2021, della percentuale di copertura al 90% e viene eliminato il tetto (cap) al tasso d’interesse.

- le Mid Cap con numero di dipendenti inferiore a 250 non potranno più accedere alla garanzia gratuita del Fondo di Garanzia per le PMI ma solo alla Garanzia di SACE.

- l’operatività del Fondo di Garanzia per le PMI viene potenziata, rispetto all’ordinaria attività, sui portafogli di finanziamenti a lungo termine finalizzati a progetti di ricerca e sviluppo e programmi di investimento di imprese con numero di dipendenti fino a 499:

  • l’ammontare massimo dei portafogli di finanziamenti è innalzato da 300 a 500 milioni di euro;
  • i finanziamenti inclusi devono avere durata compresa tra 6 e 15 anni e devono essere finalizzati per almeno il 60% a progetti di ricerca, sviluppo e innovazione e a programmi di investimenti;
  • i soggetti beneficiari sono ammessi senza la valutazione del Fondo e la probabilità di default utilizzata è quella calcolata dal soggetto richiedente la garanzia sulla base dei propri modelli interni;
  • la quota della tranche junior coperta dal Fondo può arrivare al 25% dell’ammontare del portafoglio finanziamenti (contro l’attuale 8%), con una copertura dell’80% sulle perdite relative ai singoli finanziamenti.
- è istituita una sezione speciale del Fondo di Garanzia per le PMI destinata alla concessione di garanzie su portafogli di obbligazioni emessi da imprese fino a 499 dipendenti a fronte della realizzazione di programmi qualificati di sviluppo aziendale e nell’ambito di operazioni di cartolarizzazione (cd. Basket Bond); ai fini dell’ammissibilità alla garanzia, l’importo delle obbligazioni emesse da ciascuna impresa deve essere compreso tra 2 e 8 milioni di euro. Per l’attuazione della misura è previsto un decreto del MISE di concerto con il MEF.

 

Garanzia Italia SACE (art. 13)

Il Decreto prevede quanto segue:

- proroga, fino al 31 dicembre 2021, della misura Garanzia Italia di SACE di cui all’art. 1 del D.L. Liquidità;

- possibilità di allungare da 6 a 10 anni i tempi di restituzione dei finanziamenti garantiti. Per i finanziamenti già garantiti è possibile richiedere un’estensione della durata fino a un massimo di 10 anni o la sostituzione con nuovi finanziamenti aventi durata fino a 10 anni. Le commissioni annuali dovute per il rilascio o per l’estensione della durata dei prestiti saranno determinate in conformità con il Quadro Temporaneo sugli Aiuti di Stato, previa notifica e autorizzazione della Commissione Europea. Per la concessione della garanzia SACE a imprese con dipendenti superiori a 499 non sono previste riduzioni dalle attuali percentuali di copertura (tra 70% e 90% in base alla dimensione d’impresa). L’effetto è che le nuove operazioni delle imprese con dipendenti fino a 499, alle quali si applicano le percentuali di copertura previste per il Fondo di Garanzia per le PMI, saranno coperte all’80%, mentre le nuove operazioni di imprese con dipendenti compresi tra 500 e 5.000 saranno garantite al 90%;

- proroga, fino al 31 dicembre 2021, delle condizioni di accesso agevolate alla garanzia SACE da parte delle Mid Cap (intese come imprese fino a 499 dipendenti). In particolare, per le Mid Cap la garanzia sarà gratuita e non vi saranno l’obbligo di gestire i livelli occupazionali con accordi sindacali e il divieto di distribuire dividendi per l’anno in corso o, se già distribuiti, per 12 mesi. La percentuale di copertura per le Mid Cap scenderà dal 90% all’80%. Per le Mid Cap in questione la garanzia è rilasciata a titolo gratuito fino ad un importo massimo garantibile pari a 5 milioni di euro, tenuto conto di eventuali finanziamenti assistiti dalla garanzia del Fondo Centrale;

- proroga, al 31 dicembre 2021, e rafforzamento della garanzia di SACE ai sottoscrittori di prestiti obbligazionari ed altri titoli emessi dalle imprese. In particolare, viene significativamente ridotto (dal 30% al 15%) il vincolo a mantenere, qualora la classe di rating attribuita sia inferiore a BBB-, una quota del valore dell’emissione per l’intera durata della garanzia.

 

Patrimonio Destinato di CDP (art. 17)

È prorogata al 31 dicembre 2021 dell’operatività del Patrimonio Destinato di CDP (rif. DL Rilancio) nell’ambito del Quadro Temporaneo della Commissione europea sugli aiuti di Stato.

 

Misure urgenti per il settore tessile e della moda, nonché per altre attività economiche particolarmente colpite dall’emergenza epidemiologica (Art. 8)

Le norme prorogano anche per il 2021 il credito d’imposta (30%) per contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori previsto dall’art. 48-bis del DL n. 34 del 2020, che prevede, per l’anno 2020, un credito d’imposta per i soggetti esercenti attività d'impresa operanti nell'industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (settore tessile, moda e accessori), utilizzabile nel periodo d'imposta successivo al 2020.

I soggetti che intendono avvalersi del credito d'imposta devono presentare apposita comunicazione all'Agenzia delle entrate.

Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro 20 gg dall'entrata in vigore del decreto, sono stabiliti i criteri per la corretta individuazione dei settori economici in cui operano i soggetti beneficiari del credito.

Le modalità, i termini di presentazione e il contenuto della comunicazione, sono stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia medesima da adottare entro 30 gg dall'entrata in vigore del decreto in esame, con il quale sono stabilite le modalità per il monitoraggio degli utilizzi del credito d'imposta e del rispetto dei limiti di spesa previsti.

 

 

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Area Credito e Finanza (int. 231)