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Crisi russo-ucraina: nuove misure per la ripresa economica e supporto alle liquidità delle imprese

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il Decreto Legge 17 Maggio 2022, n.50 dal titolo “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina”.

 

Il provvedimento contiene, tra le altre misure per la ripresa economica e il supporto alle liquidità delle imprese quali:

 

  • Credito d’imposta beni immateriali 4.0 (art. 21)
  • Misure per la liquidità (artt. 15, 16, 17, 18)
  • Credito d’imposta formazione 4.0 (art. 22)
  • Fondo per il sostegno alle imprese danneggiate dalla crisi Ucraina (Art. 18)

 

 

Credito d’imposta beni immateriali 4.0 (art. 21)

Viene innalzato dal 20% al 50% la misura del credito d’imposta per i beni immateriali 4.0 (allegato B della L. 232/2016).

L’ambito temporale in cui gli investimenti devono essere effettuati per beneficiare dell’agevolazione maggiorata:

  • dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022
  • ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

 

Misure per la liquidità (artt. 15, 16, 17, 18)

Il DL contiene misure specifiche a supporto della liquidità delle imprese. In particolare, è previsto che:

 

  • sino al 31 dicembre 2022, previa autorizzazione della Commissione europea, SACE possa concedere garanzie, con le stesse percentuali di copertura previste dal DL Liquidità (tra il 90% e il 70% in relazione alla dimensione d’impresa), in favore di banche e altri soggetti abilitati all’esercizio del credito per finanziamenti sotto qualsiasi forma concessi alle imprese (PMI e di grandi dimensioni) che debbano fronteggiare esigenze di liquidità riconducibili alle conseguenze economiche negative della crisi bellica.

Ai fini dell’accesso, l’impresa deve dimostrare che la crisi in atto comporta dirette ripercussioni economiche negative sulla propria attività, in termini di contrazione della produzione o della domanda dovuta a perturbazioni nelle catene di approvvigionamento dei fattori produttivi, in particolare materie prime e semilavorati, o a rincari dei medesimi fattori produttivi o dovute a cancellazione di contratti con controparti aventi sede legale nella Federazione russa o nella Repubblica della Bielorussia, ovvero ancora che l’attività d’impresa sia limitata o interrotta quale conseguenza immediata e diretta, dei rincari dei costi per energia e gas riconducibili alla crisi in atto e che le esigenze di liquidità siano a essi riconducibili.

L’importo massimo del finanziamento assistito dalla garanzia non deve essere superiore al maggiore tra i seguenti elementi:

  1. 15% del fatturato annuo totale medio degli ultimi tre esercizi conclusi;
  2. 50% dei costi sostenuti per l’energia nei dodici mesi precedenti il mese della richiesta di finanziamento.

La garanzia è rilasciata per finanziamenti di durata non superiore a 6 anni, con la possibilità per le imprese di avvalersi di un preammortamento di durata non superiore a 36 mesi, nei limiti degli importi massimi indicati dalla norma. La durata dei finanziamenti garantiti può essere estesa fino a 8 anni, con una rimodulazione di premio e percentuale di garanzia in conformità con quanto sarà disposto nella decisione della Commissione europea. Sullo stesso finanziamento non è prevista la cumulabilità della garanzia con eventuali coperture concesse ai sensi del Quadro temporaneo sugli aiuti di stato concessi a fronte del Covid-19;

  • il Fondo di garanzia per le PMI possa concedere alle banche e agli altri soggetti abilitati all’esercizio del credito una garanzia nella misura massima del 90% ed entro il limite di 5 milioni di euro, in relazione a finanziamenti finalizzati alla realizzazione di obiettivi di efficientamento o diversificazione della produzione o del consumo energetici.

L’importo massimo del finanziamento assistito dalla garanzia non deve essere superiore al maggiore tra i seguenti elementi:

  1. 15% del fatturato annuo totale medio degli ultimi tre esercizi conclusi;
  2. 50% dei costi sostenuti per l’energia nei dodici mesi precedenti il mese della richiesta di finanziamento.

La garanzia può essere concessa a titolo gratuito, nei confronti delle imprese, localizzate in Italia e non soggette alle sanzioni adottate dall’Unione europea, che operino in uno o più dei settori o sottosettori particolarmente colpiti espressamente indicati dal nuovo Quadro temporaneo. Anche per questa misura sullo stesso finanziamento non è prevista la cumulabilità della garanzia con eventuali coperture concesse ai sensi del Quadro temporaneo sugli aiuti di stato concessi a fronte del Covid-19.

 

Credito d’imposta formazione 4.0 (art. 22)

Il Decreto aiuti rimodula l’agevolazione, stabilendo:

  • il potenziamentodel credito d’imposta- mediante l’innalzamento dell’aliquota dal 50% al 70% per le piccole imprese e dal 40% al 50% per le medie imprese - a condizione che le attività formative siano erogate dai soggetti individuati con un apposito Decreto del Mise (da adottare entro il 17 giugno 2022) e che i risultati relativi all'acquisizione o al consolidamento delle competenze 4.0 siano certificati secondo le modalità stabilite con il medesimo decreto ministeriale;
  • il depotenziamentodel credito d’imposta – mediante la riduzione dell’aliquota dal 50% al 40% per le piccole imprese e dal 40% al 35% per le medie imprese – con riferimento alle attività di formazione avviate dopo il 18 maggio 2022 che non soddisfino i requisiti richiesti per la maggiorazione delle aliquote (formatori individuati con apposito Decreto e certificazione dell’avanzamento delle competenze).

La maggiore agevolazione è riconosciuta a condizione che:

  • le attività formative siano erogate dai soggetti individuati con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico da adottare entro il 17 giugno 2022 (trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame);
  • i risultati relativi all'acquisizione o al consolidamento delle suddette competenze siano certificati secondo le modalità stabilite con il medesimo decreto ministeriale.

Con riferimento ai progetti di formazione avviati successivamente al 18 maggio 2022 (data di entrata in vigore del presente decreto) che non soddisfino le condizioni previste, le misure del credito d'imposta sono rispettivamente diminuite al 40 per cento e al 35 per cento.

 

Fondo per il sostegno alle imprese danneggiate dalla crisi Ucraina (Art. 18)

Viene introdotto un fondo per il riconoscimento di contributi a fondo perduto a favore delle piccole e medie imprese, diverse da quelle agricole, che presentano, cumulativamente, i seguenti requisiti:

  • hanno realizzato negli ultimi due anni operazioni di vendita di beni o servizi, ivi compreso l'approvvigionamento di materie prime e semilavorati, con l'Ucraina, la Federazione russa e la Repubblica di Bielorussia, pari almeno al 20% del fatturato aziendale totale;
  • hanno sostenuto un costo di acquisto medio per materie prime e semilavorati nel corso dell'ultimo trimestre antecedente il 18 maggio 2022(data di entrata in vigore del decreto in esame) incrementato almeno del 30% rispetto al costo di acquisto medio del corrispondente periodo dell'anno 2019 ovvero, per le imprese costituite dal 1° gennaio 2020, rispetto al costo di acquisto medio del corrispondente periodo dell'anno 2021;
  • hanno subito nel corso del trimestre antecedente il 18 maggio 2022(data di entrata in vigore del decreto in esame) un calo di fatturato di almeno il 30% rispetto all'analogo periodo del 2019.

Le risorse sono ripartite tra le imprese aventi diritto, riconoscendo a ciascuna di esse un importo calcolato applicando una percentuale pari alla differenza tra l'ammontare medio dei ricavi relativi all’ultimo trimestre anteriore al 18 maggio 2022 e l'ammontare dei medesimi ricavi riferiti al corrispondente trimestre del 2019, determinata come segue:

  • 60%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d'imposta 2019 non superiori a 5 milioni di euro;
  • 40%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d'imposta 2019 superiori a 5 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro.

 

Con riferimento alle imprese costituite dal 1° gennaio 2020 il periodo di imposta di riferimento sopra indicato è quello relativo all’anno 2021.

 

I contributi, che non possono comunque superare l’ammontare massimo di € 400.000 per singolo beneficiario, sono attribuiti nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione Europea 2022/C131 I/0142.

 

Con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico saranno definite le modalità attuative di erogazione delle risorse.

 

Rivolgersi a

Area Credito e Finanza (int. 231)