La legge 27 dicembre 2019, n. 160 del 2019 – recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022” – ha operato una ridefinizione della disciplina degli incentivi fiscali collegati al “Piano nazionale Impresa 4.0” e, in particolare, di quelli concernenti gli investimenti in beni strumentali, in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e altre attività innovative e in formazione 4.0.
Nell’ambito di tale intervento, è stato previsto che le imprese che si avvalgono di tali discipline effettuino una comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico. Tale comunicazione, si precisa, è funzionale esclusivamente all’acquisizione da parte del Ministero dello Sviluppo Economico delle informazioni necessarie per valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia delle misure agevolative. Essa, pertanto, non costituisce condizione preventiva di accesso ai benefici e neanche, in caso di eventuale mancato invio, causa di diniego del diritto alle agevolazioni spettanti.
Coerentemente con le evidenziate finalità, si precisa che la comunicazione andrà inviata a consuntivo, vale a dire successivamente alla chiusura del periodo d’imposta in cui sono stati effettuati gli investimenti ammissibili alle discipline agevolative. Il modello, il contenuto, le modalità e i termini di invio della suddetta comunicazione saranno stabiliti con apposito decreto direttoriale di prossima emanazione.
L’articolo 1, commi 185-197, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, richiede che “…le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 184 a 194…”.
La questione ha formato oggetto di chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate: in particolare, con la Risposta n. 438 del 5 ottobre 2020, è stato anzitutto precisato che “la fattura sprovvista del riferimento all'articolo 1, commi da 184 a 197, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, non è considerata documentazione idonea e determina, quindi, in sede di controllo la revoca della quota corrispondente di agevolazione”.
L’Agenzia delle Entrate ha, tuttavia, chiarito che tale eventuale irregolarità può essere sanata dal soggetto acquirente, prima che inizino le attività di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria, attraverso diverse modalità:
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nel caso di fattura in formato cartaceo, il riferimento alle disposizioni agevolative può essere riportato dal soggetto acquirente sull'originale di ogni fattura, sia di acconto che di saldo, con scrittura indelebile, anche mediante l'utilizzo di un apposito timbro;
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nel caso di fattura elettronica, è possibile stampare il documento di spesa apponendo la predetta scritta indelebile oppure, in alternativa, realizzare un'integrazione elettronica da unire all'originale e conservare insieme allo stesso.
Rivolgersi a
Area Credito e Finanza (int. 231).