Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha pubblicato il 1° luglio 2025 un atto di indirizzo che chiarisce in modo rilevante la distinzione tra crediti d’imposta “inesistenti” e “non spettanti”.
Si tratta di una precisazione di carattere generale, ma che assume particolare rilievo proprio per l’ambito del credito R&S&D&I, anche in relazione ai controlli e alle eventuali sanzioni.
L’atto di indirizzo sottolinea l’importanza della certificazione degli investimenti in R&S&I&D. Come sappiamo la certificazione, rilasciata da soggetti qualificati, attesta la conformità delle attività e dei costi, fornendo una garanzia sia per le imprese sia per l’Amministrazione finanziaria. Ricordiamo infatti, che in presenza di una certificazione valida, l’Amministrazione non può contestare l’esistenza del credito per motivi tecnici, salvo evidenza di frode o dolo.
Rilevanza della distinzione
Il documento introduce una più rigorosa distinzione normativa e sanzionatoria tra le fattispecie di:
- Crediti non spettanti (art. 1, comma 1, lett. g-quinquies): crediti formalmente esistenti ma utilizzati in violazione delle modalità previste, ad esempio per errori su importi, tempi o adempimenti.
- Crediti inesistenti (art. 1, comma 1, lett. g-quater): crediti privi dei presupposti oggettivi o soggettivi, o ottenuti tramite artifici o documentazione falsa.
Sotto il profilo sanzionatorio, per i crediti inesistenti, è prevista una sanzione del 70% (raddoppiata in caso di frode). Per i crediti non spettanti, si applicano sanzioni in base al tipo di violazione.
I termini per gli atti di recupero sono entro il 31 dicembre del 5° anno per i crediti non spettanti ed entro il 31 dicembre dell’8°anno per i crediti inesistenti.
Nella sua parte finale l’atto ricorda che il contribuente può dotarsi di una certificazione rilasciata da soggetti qualificati e ammessi a sottoscriverla, che attesti che le attività svolte rientrano tra quelle ammissibili; che questa certificazione fornisce garanzia ex ante sulla spettanza del credito e che ha valore vincolante per l’Amministrazione finanziaria sotto il profilo tecnico.
Infatti, se il credito è coperto da certificazione, l’Amministrazione non può disconoscerne la spettanza non può rimettere in discussione la qualificazione tecnica delle attività. Può intervenire solo in casi di dolo, colpa grave o falsità documentale.
Questo atto di indirizzo può rappresentare un ulteriore passo verso una maggiore chiarezza e certezza giuridica per le imprese che beneficiano di crediti d’imposta, in particolare nel settore R&S&I&D e mira a ridurre il contenzioso e a uniformare l’azione dell’Amministrazione.
Sul Credito d'imposta Ricerca, Sviluppo, Innovazione e Design il MIMIT ha recentemente fornito alcuni dati relativi al processo di certificazione del credito, utili per l’analisi e la valutazione dello strumento.
Il supporto di Confindustria Alto Milanese
L'Associazione attraverso la propria società di servizi, propone un importante servizio per la tutela delle imprese che hanno avuto accesso o accederanno ai crediti fiscali per Ricerca e Sviluppo.
Grazie alla collaborazione con nostri partner consolidati, iscritti all'apposito albo Ministeriale, proponiamo i seguenti servizi:
- certificazione investimenti effettuati o da effettuare in R&S (anche per gli investimenti realizzati, dal 2015 al 2019, nell’ambito della vecchia disciplina del credito d’imposta R&S di cui al D.L. 145/2013)
- servizio di consulenza e assistenza tecnica in fase di contenzioso per crediti fiscali R&S
La Certificazione dei Crediti di imposta Ricerca e sviluppo, rilasciata esclusivamente da soggetti iscritti nell’apposito albo (i nostri partner lo sono) è uno strumento di fondamentale importanza per le aziende che investono in ricerca e sviluppo e che in questi anni hanno navigato nell’incertezza interpretativa della norma da parte dell’Agenzia delle Entrate. La certificazione può essere richiesta:
- dalle imprese che hanno effettuato (o intendono effettuare) investimenti in attività agevolabili ai fini del credito d’imposta R&S, Innovazione e Design di cui alla L. 160/2019;
- nonché dalle imprese che hanno effettuato investimenti in attività agevolabili ai fini del vecchio credito d’imposta R&S di cui al D.L. 145/2013.
La certificazione può essere richiesta a condizione che non vi siano in corso contestazioni delle violazioni relative all'utilizzo del credito d’imposta, già formalizzate con un processo verbale di constatazione o con un atto impositivo da parte dell’amministrazione finanziaria.
Vantaggi: dare certezza alle aziende in merito alla fruizione di questa agevolazione e proteggerle dalle pretese dell’Agenzia delle Entrate, sia per i prossimi anni che per gli anni passati. La certificazione esplica effetti vincolanti nei confronti dell’Amministrazione finanziaria (quindi non può essere contestata) in relazione alla sola qualificazione delle attività inerenti a progetti o sottoprogetti di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design e ideazione estetica tranne nel caso in cui, sulla base di una non corretta rappresentazione dei fatti, la certificazione sia stata rilasciata per una attività diversa da quella concretamente realizzata.
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