Il 19 novembre 2023 è entrato in vigore il DPCM 15 settembre 2023 contenente le disposizioni attuative della disciplina che consente di certificare gli investimenti in R&S ai fini del relativo credito d’imposta.
Il D.L. 73 del 21 giugno 2022 (c.d. Decreto “Semplificazioni art. 23, commi da 2 a 8 convertito in L. 122 del 4 agosto 2022) ha introdotto la possibilità – per le imprese che investono in R&S, Innovazione tecnologica e Design – di richiedere una certificazione che attesti la qualificazione degli investimenti effettuati (o da effettuare), ai fini del riconoscimento del credito d’imposta. La possibilità di richiedere la certificazione è prevista anche per gli investimenti realizzati, dal 2015 al 2019, nell’ambito della vecchia disciplina del credito d’imposta R&S di cui al D.L. 145/2013.
Un apposito Decreto direttoriale, da pubblicare entro 90 gg. dall’entrata in vigore del DPCM (e quindi entro il 17 febbraio 2024), stabilirà le modalità e i termini di presentazione delle domande di iscrizione all’Albo dei certificatori, nonché le modalità di accesso alla procedura della certificazione da parte delle imprese beneficiarie del credito d’imposta.
Oggetto della certificazione
La certificazione può essere richiesta per attestare la qualificazione delle attività agevolabili ai fini del riconoscimento del credito d’imposta di cui alla L. 160/2019 ossia:
- ricerca e sviluppo;
- innovazione tecnologica;
- design e innovazione estetica;
- innovazione tecnologica finalizzata al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica.
Certificazione – Procedura di accesso
La certificazione può essere richiesta:
- dalle imprese che hanno effettuato (o intendono effettuare) investimenti in attività agevolabili ai fini del credito d’imposta R&S, Innovazione e Design di cui alla L. 160/2019;
- nonché dalle imprese che hanno effettuato investimenti in attività agevolabili ai fini del vecchio credito d’imposta R&S di cui al D.L. 145/2013.
La certificazione può essere richiesta a condizione che la contestazione delle violazioni relative all'utilizzo del credito d’imposta non sia stata già formalizzata con un processo verbale di constatazione o con un atto impositivo
Le imprese che intendono avvalersi della procedura di certificazione devono farne richiesta al Mimit, utilizzando l’apposito modello che sarà reso disponibile con la pubblicazione del Decreto direttoriale. Nel modello l’impresa dovrà indicare:
- il soggetto certificatore incaricato dello svolgimento dell’attività di certificazione;
- la dichiarazione di accettazione dell’incarico da parte del certificatore.
Le imprese che richiedono la certificazione sono tenute al pagamento allo Stato dei diritti di segreteria pari a € 252 per certificazione.
Certificazione – Contenuto e trasmissione al Mimit
La certificazione delle attività rilevanti ai fini del credito d’imposta R&S, Innovazione e Design è rilasciata dal certificatore iscritto all’Albo sulla base:
- dei principi enunciati nel Decreto Mise 26.05.2020 che contiene le definizioni rilevanti ai fini della R&S (art. 2), dell’Innovazione tecnologica (articoli 3 e 5) e del Design (articolo 4)
- e delle Linee Guida che saranno pubblicate dal Mimit. Con tali Linee Guida potranno essere adottati schemi di certificazione riferiti alle diverse tipologie di investimenti e attività e ai diversi settori e comparti economici.
Il DPCM non fornisce indicazioni specifiche sulle regole di certificazione delle attività rilevanti ai fini del vecchio credito d’imposta R&S di cui al D.L. 145/2013.
La certificazione dovrà contenere:
- l’attestazione dell’adeguatezza delle capacità organizzative e delle competenze tecniche dell’impresa con riferimento alle attività che sono state (o saranno) svolte. Tale attestazione deve riguardare anche eventuali soggetti esterni a cui sono state (o saranno) commissionate le attività agevolabili;
- la descrizione dei progetti (o sottoprogetti) realizzati, in corso di realizzazione o da realizzare;
- le motivazioni tecniche sulla base delle quali viene attestata l’ammissibilità delle attività svolte (o da svolgere);
- la dichiarazione da parte del certificatore di non versare in situazioni di conflitto di interesse.
Vigilanza sulle attività di certificazione
Il Mimit effettua un controllo formale e sostanziale delle certificazioni, il cui contenuto dovrà essere conforme alle norme agevolative e alle Linee guida. Il Mimit, potrà richiedere al certificatore l’invio di documentazione integrativa.
Terminata la procedura di controllo da parte del Mimit, la certificazione produce effetti vincolanti nei confronti dell’Amministrazione finanziaria. Resta fermo il potere di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria (come previsto dall’art. 1, c.207, della L. 160/2019) per questioni diverse da quelle riguardanti la qualificazione delle attività per le quali è stata richiesta la certificazione.
Albo dei certificatori – Requisiti per l’iscrizione
Possono presentare la domanda di iscrizione all’Albo dei certificatori:
Persone fisiche in possesso di titolo di laurea idoneo rispetto all’oggetto della certificazione e purché:
- non abbiano subito condanne definitive per determinati reati;
- abbiano svolto, nei tre anni precedenti la data di presentazione della domanda d’iscrizione all'Albo, comprovate e idonee attività relative alla presentazione, valutazione o rendicontazione di almeno 15 progetti per l’erogazione di contributi e altre sovvenzioni nell’ambito delle attività di ricerca, sviluppo e innovazione;
- dichiarino l’eventuale pendenza, al momento della presentazione della domanda, di procedimenti per i reati sopra indicati ovvero di atti impositivi (anche non definitivi) dell’Amministrazione finanziaria, ricevuti nel triennio precedente, per maggiori imposte complessivamente superiori a € 000. In presenza di tali pendenze, il Mimit può, con provvedimento motivato, negare l’iscrizione all’Albo o ammetterla con prescrizioni.
Imprese che erogano servizi di consulenza aventi per oggetto progetti di ricerca, sviluppo e innovazione, purché, al momento della presentazione della domanda:
- soddisfino i tre requisiti previsti per le persone fisiche di cui al precedente paragrafo;
- abbiano la sede legale (o un’unità locale attiva) in Italia e siano iscritte al Registro delle imprese;
- non siano sottoposte a procedura concorsuale e non si trovino in stato di liquidazione volontaria, liquidazione giudiziale, amministrazione controllata, concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente;
- non siano destinatarie di sanzioni interdittive (D.Lgs. 231/2001, art. 9).
Altri soggetti:
- centri di trasferimento tecnologico in ambito Industria 4.0;
- competence center;
- poli europei per l’innovazione digitale (EDIH e Seal of Excellence);
- le università statali, le università non statali legalmente riconosciute e gli enti pubblici di ricerca.
Tali soggetti possono presentare domanda di iscrizione purché, compatibilmente con la propria forma giuridica, soddisfino i requisiti previsti per le imprese.
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Area Credito e Finanza