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Aggiornamento emergenza Coronavirus - Garanzia SACE a sostegno dei finanziamenti alle PMI e alle Grandi Imprese - Pubblicate le linee guida operative

Come previsto dal DL Liquidità dell’8 aprile scorso SACE è pienamente operativa con Garanzia Italia, il nuovo strumento per sostenere, attraverso la garanzia di SACE e la controgaranzia dello Stato, la concessione di finanziamenti alle attività economiche e d’impresa danneggiate dall’emergenza Covid-19, complementare al Fondo di Garanzia (una volta esaurito il plafond di 5 milioni di euro per le PMI).

Sul sito di SACE è a disposizione di banche e imprese un simulatore che offre - a seguito dell’inserimento di alcuni parametri economici e finanziari dell’azienda relativi al bilancio 2019 - una prima indicazione dell’importo finanziabile e delle diverse tipologie di garanzie previste dal Decreto Liquidità.

 

Caratteristiche delle operazioni

La garanzia può essere rilasciata fino al 31 dicembre 2020 e si dovranno rispettare i seguenti requisiti:

  • sede in Italia con destinazione dei finanziamenti richiesti verso stabilimenti italiani;
  • imprese che non erano in difficoltà al 31 dicembre 2019 e che non abbiano esposizioni deteriorate nei confronti della banca finanziatrice alla data del 29 febbraio 2020.

 

L’importo del finanziamento garantito non deve essere superiore al maggiore tra i seguenti valori (calcolati su base consolidata qualora l’impresa appartenga ad un gruppo):

  • 25% del fatturato annuo dell'impresa del 2019 (riferito all’Italia), come risultante dal bilancio approvato o dai dati certificati se l’impresa non ha ancora approvato il bilancio;
  • il doppio dei costi del personale dell’impresa relativi al 2019 (sostenuti in Italia), come risultanti dall’ultimo bilancio o dai dati certificati se l’impresa non ha ancora approvato il bilancio. Qualora l’impresa abbia iniziato la propria attività successivamente al 31 dicembre 2018, si fa riferimento ai costi del personale attesi per i primi 2 anni di attività, come attestato dal rappresentante legale dell’impresa.

Potranno essere richiesti anche più finanziamenti dalla stessa impresa, ma il cumulo deve comunque rispettare i limiti suddetti.

 

I finanziamenti garantiti devono avere durata non superiore a 6 anni, con possibilità di avere fino a 24 mesi di preammortamento.

 

Per i finanziamenti alle imprese con meno di 5 mila dipendenti e fatturato inferiore a 1,5 miliardi è prevista, come già indicato, una procedura semplificata.

Per i finanziamenti alle imprese con più di 5mila dipendenti e fatturato superiore a 1,5 miliardi e per finanziamenti superiori a 375 milioni di euro, la decisione del rilascio della garanzia è subordinata anche alla decisione assunta con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze di concerto con il MISE, adottato sulla base dell’istruttoria trasmessa da SACE, che verifica che l’impresa beneficiaria svolga in Italia un ruolo in una delle seguenti aree: contributo allo sviluppo tecnologico, appartenenza alla rete logistica e dei rifornimenti, incidenza su infrastrutture strategiche, impatto sui livelli occupazionali, peso specifico nell’ambito di una filiera produttiva.

 

La garanzia di SACE è pari:

  • al 90% dei finanziamenti destinati a imprese con meno di 5mila dipendenti in Italia e fatturato non superiore a 1,5 miliardi (su base consolidata);
  • all’80% dei finanziamenti destinati a imprese con più di 5mila dipendenti in Italia e fatturato compresso tra 1,5 e 5 miliardi (su base consolidata);
  • al 70% dei finanziamenti per imprese con fatturato superiore a 5 miliardi (su base consolidata).

Il decreto può anche stabilire una percentuale di copertura superiore in base all’impegno assunto dall’impresa.

 

Le commissioni annuali dovute dalle imprese per il rilascio della garanzia sono pari a:

  • per le PMI, 0,25% dell’importo garantito il primo anno, 0,50% dell’importo garantito il secondo e terzo anno, 1% dell’importo garantito i restanti anni;
  • per le altre imprese, 0,50% dell’importo garantito il primo anno, 1% dell’importo garantito il secondo e terzo anno, 2% dell’importo garantito i restanti anni.

Il decreto inoltre ha precisato che:

  • le commissioni devono essere limitate al recupero dei costi e il costo dei finanziamenti coperti dalla garanzia deve essere inferiore al costo che sarebbe stato richiesto dai soggetti eroganti per operazioni con le medesime caratteristiche ma prive della garanzia;
  • la garanzia copre nuovi finanziamenti concessi all’impresa successivamente all’entrata in vigore del decreto. Il soggetto finanziatore deve comunque dimostrare alla data di concessione del finanziamento che l’ammontare complessivo delle esposizioni dell’impresa nei suoi confronti è superiore a quello precedente all’entrata in vigore del decreto, corretto per le riduzioni delle esposizioni intervenute tra le due date;
  • la garanzia SACE è a prima richiesta, esplicita, irrevocabile, e conforme ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale ai fini della migliore mitigazione del rischio.

Le imprese beneficiarie della garanzia, secondo quanto previsto dall’art. 1 del DL Liquidità, assumono l’impegno di:

  • non approvare la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni nel corso del 2020 (impegno che riguarda ogni altra impresa che faccia parte del medesimo gruppo cui la prima appartiene);
  • gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali.

 

Rivolgersi a

Task Force Coronavirus: Roveda Paola (cell. 335 7986795 - roveda@ali.legnano.mi.it).