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Agevolazioni fiscali per dottorati di ricerca industriale

Come previsto dal DM 352 del 9 aprile 2022 le imprese cc.dd. “partner” dei soggetti attuatori potranno cofinanziare al 50% le borse di dottorato, al fine di soddisfare i propri fabbisogni di ricerca e innovazione.

 

Le agevolazioni accessibili vanno applicate in funzione della tipologia di “contratto”

 

  • Credito di imposta R&S&I (20% del totale spese ammissibili): per finanziare i costi sostenuti dalle imprese per i dottorati hanno le caratteristiche per rientrare nell’ambito di applicazione della voce della ricerca c.d. “extra-muros”.
  • Deducibilità dal reddito imponibile (2% del reddito del reddito di impresa dichiarato) se trattasi di erogazioni liberali effettuate in favore di persone giuridiche che perseguono esclusivamente finalità di ricerca scientifica e di assistenza sociale e sanitaria (art. 100, c. 2 lett. a) del TUIR)
  • Deducibilità integrale dal reddito complessivo se trattasi di erogazioni liberali effettuate per il finanziamento di università, fondazioni universitarie e di istituzioni universitarie pubbliche, di enti di ricerca pubblici e privati (vigilati dal MIUR), ivi compreso l’ISS, nonché di talune fondazioni e associazioni regolarmente riconosciute, aventi per oggetto statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica (art. 1, c. 353 Legge 23 dicembre 2005, n. 266)
  • Deducibilità dal reddito complessivo (10%) se trattasi le erogazioni liberali effettuate a favore di ONLUS e di ODV (art. 83, c. 2 del Codice del Terzo Settore)
  • Deducibilità   dal reddito complessivo (max 10% e nella misura massima di € 70.000/anno) se le liberalità sono a favore di fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica ( art. 14 del DL 14 marzo 2005, n. 35)

 

Se, invece, l’erogazione effettuata dall’impresa ha il solo fine di sovvenzionare l’attività di ricerca svolta dalle università, senza che il pagamento delle somme assuma carattere di corrispettivo, non si ricade nell’ambito di applicazione del credito di imposta come descritto (rif. Agenzia delle Entrate circolare n. 5/E/2016 - pag. 28).

 

Per quanto concerne le borse di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o addestramento professionale erogate dall’impresa a soggetti non legati da rapporti di lavoro dipendente con la stessa, tali somme sono qualificabili come redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (ed inclusi nel costo del lavoro deducibile dal reddito di impresa).

 

Rivolgersi a
Area Credito e Finanza (int. 231)