Il D. Lgs. 116/2020 ha introdotto, a partire dal 1° gennaio 2021, alcune modifiche al Testo Unico dell'Ambiente (D. Lgs. 152/2006) che impongono una revisione delle modalità di applicazione della tassa comunale sui rifiuti – TARI – per le aziende industriali (cfr. nostra circolare n 764 del 18/12/2020).
La nuova circolare del Ministero della Transizione Ecologica in condivisione con il Ministero delle Finanze fornisce una risposta complessiva, divenendo un atto di indirizzo sia per le aziende, sia per i Comuni che devono uniformare i propri Regolamenti TARI.
LE PRINCIPALI CONSEGUENZE PER LE ATTIVITÀ INDUSTRIALI
- sono escluse dalla completa tassazione TARI (quota fissa e quota variabile) le superfici produttive delle aziende industriali (capannoni di produzione, laboratori, ecc.) in quanto su di esse vengono, per definizione, prodotti esclusivamente rifiuti speciali al cui smaltimento sono tenuti a provvedere, a proprie spese e responsabilità, i produttori;
- sono, inoltre, esclusi dall' assoggettamento (quota fissa e quota variabile della tariffa) tutti i magazzini di materie prime, di merci e di prodotti finiti;
- restano escluse dalla tassazione le superfici che ospitano attrezzature impiantistiche, centrali termiche, cabine elettriche, vani ascensori/ montacarichi, locali destinati a stagionatura o essiccazione delle merci, celle frigorifere, silos e simili in quanto, su queste superfici, non si producono rifiuti urbani;
- restano parimenti escluse dalla TARI le superfici aziendali esterne essendo queste di pertinenza delle aree interne dove avvengono le lavorazioni industriali. Nello specifico risultano escluse, come già riportavano molti regolamenti Comunali, le aree aziendali adibite all'ingresso ed al transito dei veicoli così come i parcheggi (gratuiti) dei dipendenti e visitatori.
Nel Decreto Sostegni D.L. n.41 del 22 marzo 2021 è stato indicato il termine entro il quale si possa esercitare la scelta di non avvalersi del servizio pubblico di raccolta: le imprese che vogliano uscire dal servizio pubblico hanno l’obbligo di comunicarlo al proprio Comune entro il 31 maggio di ciascun anno, in modo tale da permettere ai Comuni di deliberare (già quest’anno) le tariffe entro il 30 giugno.
Come già indicato in precedenza è importante ricordare che la scelta di avvalersi di un operatore privato per la gestione dei nuovi rifiuti urbani dovrà essere preventivamente comunicata al Comune.
Sarà quindi necessario compilare una dichiarazione con i dati anagrafici dell’impresa, l’attività svolta, le superfici e la modalità di gestione dei rifiuti nonché la loro tipologia e quantità, da inviare al Comune competente tramite PEC. Sarà necessario inoltrare, in aggiunta, visura camerale e documento d’identità del Legale Rappresentante/firmatario.