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Sicurezza sul lavoro - Preposto: obblighi di formazione

Con riferimento alla formazione in materia di salute e sicurezza, recentemente Confindustria ha ribadito che, in attesa del nuovo Accordo Stato Regioni, valgono le regole degli accordi ancora vigenti.

 

Diversamente per l'addestramento che si tratta di “contenuti obbligatori della attività di addestramento che trovano immediata applicazione, anche per quanto concerne il tracciamento degli addestramenti in un “apposito registro informatizzato” che riguarderà, evidentemente, le attività svolte successivamente all’entrata in vigore del provvedimento e cioè dal 21 dicembre 2021”.

 

Con particolare riferimento alla formazione dei preposti, si ribadisce che per l’INL, finché non sarà approvato il nuovo Accordo Stato-Regioni sulla formazione, non è obbligatoria la norma che prevede l'obbligo di aggiornamento biennale per i preposti (resta l'aggiornamento di 6 ore ogni 5 anni); tuttavia, è possibile per le aziende già adesso aggiornare ogni 2 anni, in ragione dei nuovi obblighi previsti in capo ai preposti (art. 19, D.Lgs. n. 81/2008).

 

Confindustria si è così espressa: "Resta, così, destituita di fondamento l’ipotesi che il Dl 146/2021 abbia introdotto, pro futuro, un obbligo di aggiornamento biennale decorrente (non già, dall’emanazione del nuovo accordo ma) dall’entrata in vigore della legge di conversione (il che ha indotto qualche commentatore a individuare nella data del 21 dicembre 2023 l’entrata in vigore del nuovo obbligo di aggiornamento biennale con relative sanzioni) (...) La legge pacificamente fa riferimento come parametro al nuovo accordo (e non alla propria entrata in vigore), come confermato dalla circolare dell’Ispettorato nazionale del lavoro sopra richiamata".