Dal 1° ottobre 2024 le imprese e i lavoratori autonomi che "operano nei cantieri temporanei o mobili" saranno tenuti al possesso della patente a punti/crediti (nuovo art. 27, Testo unico).
Secondo Confindustria, "Il principale elemento innovativo è il riferimento a tutte le imprese o lavoratori autonomi “che operano nei cantieri temporanei o mobili”. La qualificazione, in questo modo, si applica a tutte le imprese, anche non edili (ossia che non svolgono le attività di cui all’allegato X), alla semplice condizione che operino nel cantiere (installatori di impianti, appaltatori per attività non edili, ...)"
Alcuni aspetti operativi saranno contenuti in decreti non ancora disponibili; tuttavia, è possibile fare una prima analisi delle modifiche apportate all'art. 27 del Testo unico:
▪ sono previste esclusioni per coloro che effettuano:
- mere forniture (ovvero, le imprese "che non partecipano in maniera diretta
all’esecuzione dei lavori”)
o
- prestazioni di natura intellettuale;
▪ per i soggetti stranieri sarà sufficiente il possesso di "un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del Paese d’origine e, nel caso di Stato non appartenente all’Unione europea, riconosciuto secondo la legge italiana";
- mere forniture (ovvero, le imprese "che non partecipano in maniera diretta
all’esecuzione dei lavori”)
o
- prestazioni di natura intellettuale;
▪ per i soggetti stranieri sarà sufficiente il possesso di "un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del Paese d’origine e, nel caso di Stato non appartenente all’Unione europea, riconosciuto secondo la legge italiana";
▪ Non sono tenute al possesso della patente le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III (articolo 100, comma 4, del codice dei contratti pubblici).
La patente sarà rilasciata, in formato digitale, dall’ INL ai soggetti che autocertificheranno (secondo modalità non ancora definite) il possesso di alcuni requisiti ("Nelle more del rilascio della patente è comunque consentito lo svolgimento delle
attività"):
▪ iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
▪ adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal Testo unico.
L'inserimento del concetto di "prestatore di lavoro" non è chiaro, poiché il D.Lgs. n. 81/2008 parla di "lavoratori";
▪ possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità;
▪ possesso del documento di valutazione dei rischi (DVR), nei casi previsti dalla normativa vigente;
▪ possesso della certificazione di regolarità fiscale, nei casi previsti dalla normativa vigente;
▪ avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP).
La patente è dotata di un punteggio iniziale di 30 crediti e consente di operare nei cantieri temporanei o mobili con una dotazione pari o superiore a 15 crediti.
La patente con punteggio inferiore a 15 crediti non consente di operare: in tal caso è consentito "il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione, quando i lavori eseguiti sono superiori al 30 per cento del valore del contratto".
"Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito l’Ispettorato nazionale del lavoro, sono individuati i criteri di attribuzione di crediti ulteriori rispetto al punteggio iniziale nonché le modalità di recupero dei crediti decurtati".
La patente è revocata in caso di dichiarazione non veritiera sulla sussistenza di uno o più requisiti, accertata in sede di controllo successivo al rilascio. Decorsi 12 mesi dalla revoca, può essere richiesto il rilascio di una nuova patente.
La patente subisce le decurtazioni correlate alle risultanze dei provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti delle imprese o dei lavoratori autonomi, nei casi e nelle misure indicati in un nuovo Allegato I-bis ("Fattispecie di violazioni che comportano la decurtazione dei crediti dalla patente di cui all’articolo 27").
Importante notare che:
▪ "Se nell’ambito del medesimo accertamento ispettivo sono contestate più violazioni tra quelle indicate nell’allegato I-bis, i crediti sono decurtati in misura non eccedente il doppio di quella prevista per la violazione più grave";
▪ "Sono provvedimenti definitivi le sentenze passate in giudicato e le ordinanzeingiunzione divenute definitive";
▪ "Se nei cantieri si verificano infortuni da cui deriva la morte del lavoratore o un’inabilità permanente, assoluta o parziale, l’INL può sospendere, in via cautelare, la patente fino al massimo di dodici mesi";
Il committente o il responsabile dei lavori (art. 90, comma 9, Dlgs 81/2008) verificano “il possesso della patente o del documento equivalente di cui all'articolo 27 nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto, ovvero, per le imprese che non sono tenute al possesso della patente (...) dell'attestazione di qualificazione SOA”. Restano, quindi, escluse dal controllo del possesso della patente, le imprese che non possono definirsi "esecutrici", ovvero quelle che non eseguono i lavori edili o di ingegneria civili elencati nell’All. X del D.Lgs. n. 81/2008