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Rifiuti - Diritti di iscrizione per operazioni di recupero rifiuti in forma semplificata

Le aziende che effettuano operazioni di recupero di rifiuti in forma semplificata ai sensi degli articoli 214 e 216 del d.lgs. 152/06, devono versare il diritto annuale di iscrizione al Registro provinciale entro il 30 aprile.

Importi

I diritti sono fissati in relazione alle attività e alle quantità annue dei rifiuti trattati, secondo la tabella seguente:

Il versamento dovrà essere effettuato all’amministrazione provinciale di riferimento.

 

Il mancato versamento del diritto di iscrizione nei termini previsti determina l'immediata ed automatica sospensione dell'iscrizione al Registro.

 

Classe di attività

      Quantità annua dei rifiuti

           Recupero (art. 216 D.Lgs 152/06)

Classe 1

       ≥ 200.000 ton

           774,69 euro

Classe 2

       ≥ 60.000 ton e < 200.000 ton

           490,63 euro

Classe 3

       ≥ 15.000 ton e < 60.000 ton

           387,34 euro

Classe 4

       ≥ 6.000 ton e < 15.000 ton

           258,23 euro

Classe 5

       ≥ 3.000 ton e < 6.000 ton

           103,29 euro

Classe 6

       < 3.000 ton

            51,65 euro

 

Aziende IPPC

Le aziende che hanno l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) non devono pagare i diritti di iscrizione perché l'AIA sostituisce l'iscrizione al Registro provinciale.