Le aziende che effettuano operazioni di recupero di rifiuti in forma semplificata ai sensi degli articoli 214 e 216 del d.lgs. 152/06, devono versare il diritto annuale di iscrizione al Registro provinciale entro il 30 aprile.
Importi
I diritti sono fissati in relazione alle attività e alle quantità annue dei rifiuti trattati, secondo la tabella seguente:
Il versamento dovrà essere effettuato all’amministrazione provinciale di riferimento.
Il mancato versamento del diritto di iscrizione nei termini previsti determina l'immediata ed automatica sospensione dell'iscrizione al Registro.
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Classe di attività |
Quantità annua dei rifiuti |
Recupero (art. 216 D.Lgs 152/06) |
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Classe 1 |
≥ 200.000 ton |
774,69 euro |
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Classe 2 |
≥ 60.000 ton e < 200.000 ton |
490,63 euro |
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Classe 3 |
≥ 15.000 ton e < 60.000 ton |
387,34 euro |
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Classe 4 |
≥ 6.000 ton e < 15.000 ton |
258,23 euro |
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Classe 5 |
≥ 3.000 ton e < 6.000 ton |
103,29 euro |
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Classe 6 |
< 3.000 ton |
51,65 euro |
Aziende IPPC
Le aziende che hanno l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) non devono pagare i diritti di iscrizione perché l'AIA sostituisce l'iscrizione al Registro provinciale.