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RAEE Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche - webinar, 13 gennaio 2025

 

Lo scorso 15 novembre è entrata in vigore la Legge 14 novembre 2024, n. 166 che porta delle semplificazioni alla filiera del ritiro dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Le modifiche riguardano la semplificazione delle procedure relative al ritiro, alla raccolta ed al deposito preliminare dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).

Il nuovo articolo 11 “Ritiro di AEE secondo i sistemi “uno contro uno” e “uno contro zero” richiama i contenuti dei due decreti abrogati sopra citati e del previgente articolo 11, introducendo alcune importanti modifiche, tra cui segnaliamo:

1) per i distributori (o soggetti da questi incaricati), nonché gli installatori e i gestori dei centri di assistenza tecnica di AEE che effettuano il ritiro viene eliminato l'obbligo di:

  • tenuta del registro cronologico di carico e scarico;
  • tenuta dello schedario, precedentemente previsto dall’abrogato Decreto 65/2010;
  • presentazione del Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD);
  • iscrizione al Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI);

2) il trasporto relativo ai RAEE (derivanti dalla raccolta “uno contro uno” e “uno contro zero”), ivi compreso quello dal punto di vendita al luogo di deposito, è accompagnato da un documento di trasporto (DDT) e non più dai documenti conformi agli allegati contenuti nell’abrogato Decreto 65/2010 o da formulario di identificazione.

 

Il DDT dovrà indicare il luogo di produzione, la tipologia di materiale e il luogo di destinazione.

A tal proposito il Centro di Coordinamento RAEE ha già predisposto un format di esempio condiviso con i Consorzi che possa rispondere a questo nuovo obbligo;

3) si prevede l’obbligo di ritiro gratuito di un RAEE di piccolissime dimensioni

 (Sono RAEE di piccolissime dimensioni ai sensi del comma 1, lettera f) dell’art. 4 del D. Lgs. N. 49/2014 i RAEE di dimensioni esterne inferiori a 25 cm9   anche a fronte di nessun acquisto di un AEE equivalente (cosiddetto ritiro “uno contro zero”) per distributori con superficie di vendita di AEE al dettaglio di almeno 400 metri quadrati, con obbligo di informazione dei consumatori sulla gratuità del ritiro;

4) il deposito preliminare alla raccolta, qualora si scelga la durata massima di un anno, anziché l’avvio a trattamento trimestrale, può avere un quantitativo massimo di 3.500 Kg per tutte le categorie di RAEE. Il deposito preliminare non è soggetto ad autorizzazione, né all’invio di comunicazioni di avvio dell’attività. Le condizioni del deposito preliminare di RAEE risultano essere:

  • deve essere effettuato in un luogo idoneo, non accessibile a terzi e pavimentato, nel quale i rifiuti sono protetti dalle acque meteoriche e dall’azione del vento attraverso appositi sistemi di copertura, anche mobili, ed i RAEE devono essere raggruppati tenendo separati i rifiuti pericolosi;
  • deve essere garantita l’integrità dei RAEE attraverso l’adozione di ogni precauzione idonea ad evitare il deterioramento delle apparecchiature e la fuoriuscita di sostanze pericolose;

i RAEE devono essere traportati dal deposito preliminare ai centri di raccolta o agli impianti di trattamento, a scelta del distributore o del soggetto da esso incaricato, ogni tre mesi o quando il quantitativo di rifiuti raggiunge i 3.500 kg per ciascuno dei raggruppamenti di RAEE; Raggruppamento 1 – Apparecchiature per lo scambio di temperatura con fluidi Raggruppamento 2 – Altri grandi bianchi Raggruppamento 3 – TV e Monitor Raggruppamento 4 – IT e Consumer electronics, apparecchi di illuminazione (privati delle sorgenti luminose), PED e altro Raggruppamento 4 – Sezione A “pannelli fotovoltaici” Raggruppamento 5 – Sorgenti luminose.

  • il deposito preliminare dei RAEE non può avere una durata superiore ad un anno, anche se la quantità di rifiuti ritirata e depositata non raggiunge i 3.500 kg. I distributori di AEE che effettuano la vendita mediante tecniche di comunicazione a distanza, comprese la televendita e la vendita elettronica, possono avvalersi del luogo di ritiro e del luogo di deposito preliminare alla raccolta allestiti da un altro distributore che non operi mediante tecniche di comunicazione a distanza ovvero organizzare autonomamente il ritiro e il deposito nel rispetto delle condizioni sopraindicate;

5) i dati annuali e gli adempimenti dei distributori, degli installatori di AEE e dei trasportatori sono gestiti attraverso il portale del Centro di Coordinamento RAEE;

6) le operazioni di deposito preliminare alla raccolta e di trasporto effettuate dal trasportatore, dall’installatore, dal distributore e dal soggetto da esso incaricato non sono subordinate all’iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali. Ne deriva quindi che non è più prevista l’iscrizione nell’apposita categoria 3-bis dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali per i soggetti sopra citati. Il Comitato Nazionale dell’Albo Gestori ambientali ha deliberato di procedere d’ufficio alla cancellazione delle iscrizioni alla categoria 3-bis per le imprese interessate a far data dal 15 novembre 2024. Qualora l’impresa risulti iscritta, oltre che alla categoria 3-bis, ad ulteriori altre categorie dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali verrà regolarmente mantenuta l’iscrizione relativa alle categorie non interessate dalla norma sopra richiamata. Nei prossimi giorni alle aziende iscritte in categoria 3-bis riceveranno una mail PEC contenente le indicazioni relative alla nuova normativa e la comunicazione di cancellazione dall’iscrizione alla categoria in questione.

 

Per illustrare le novità e fare il punto sugli adempimenti Confindustria Alto Milanese, Confindustria Cremona  e Confindustria Mantova, organizzano un webinar gratuito che si terrà:

 

lunedì 13 gennaio 2025, dalle ore 16.00 alle ore 17.30

On line su piattaforma Zoom

 

La partecipazione è libera previa iscrizione.