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Prevenzioni incendi - novita'

La normativa di prebenzione incendi è stata modificata alla fine dello scorso anno, si  riportano le modifiche principali.

 

DM 1 settembre 2021 c.d. decreto “controlli”

Il decreto 1 settembre del Ministero dell’interno ha dato attuazione al D.Lgs. n. 81/2008 per quanto riguarda i criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, delle attrezzature e degli altri sistemi di sicurezza antincendio.

Controllo e manutenzione

Questi interventi devono essere eseguiti e registrati “secondo la regola dell’arte” seguendo le norme tecniche applicabili emanate dagli organismi di normazione nazionali o internazionali e delle istruzioni fornite dal fabbricante e dall’installatore. E’ stata prevista la proroga relative alla qualificazione dei manutentori che entrano in vigore a partire dal 25 settembre 2023.

L’Allegato I contiene l’elenco delle norme e specifiche tecniche (TS) per la verifica, controllo, manutenzione, ed è il nuovo riferimento tecnico.

L’applicazione della normazione tecnica è volontaria e conferisce “presunzione di conformità”.Il datore di lavoro deve attuare gli interventi anche attraverso il modello di organizzazione e gestione (MOG, ai sensi dell’articolo 30 del D.Lgs. n. 81/2008). 

 

 

DM 2 settembre 2021 c.d. decreto “GSA”

Il decrteto 2 settembre 2021 del Ministero dell'Interno ha dato attuazione al D.Lgs. n. 81/2008, per quanto riguarda la gestione antincendio, in esercizio ed in emergenza, nei luoghi di lavoro.

 

Informazione e Formazione lavoratori

L’informazione e la formazione antincendio dei lavoratori deve essere effettuata sui seguenti argomenti:

  • i rischi di incendio e di esplosione legati all'attività svolta;
  • i rischi di incendio e di esplosione legati alle specifiche mansioni svolte;
  • le misure di prevenzione e di protezione incendi adottate nel luogo di lavoro con particolare riferimento a:

    - osservanza delle misure di prevenzione degli incendi e relativo corretto comportamento negli ambienti di lavoro;
    - accorgimenti comportamentali correlati agli scenari di emergenza (ad esempio, in relazione all'uso degli ascensori e delle porte e della connessa modalità di apertura);
    - l’ubicazione delle vie d'esodo;

  • procedure da adottare in caso di incendio, ed in particolare informazioni inerenti: le azioni da attuare in caso di incendio; l’azionamento dell’allarme;
  • le procedure da attuare all’attivazione dell'allarme e di evacuazione fino al punto di raccolta in luogo sicuro;
  • la modalità di chiamata dei vigili del fuoco.
  • i nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze e primo soccorso; 
  • il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

Nell’ambito della formazione specifica, la formazione “antincendio dei lavoratori” deve essere basata sulla valutazione dei rischi (documentata nel DVR) e deve essere fornita al lavoratore all'atto dell'assunzione ed aggiornata nel caso in cui si verifichi un mutamento della situazione del luogo di lavoro che comporti una variazione della valutazione stessa.

 

Formazione e aggiornamento addetti antincendio

Con il provvedimento ministeriale viene rivista, tra le altre cose, la formazione degli addetti al servizio antincendio.

Secondo la normativa vigente, i datori di lavoro devono designare preventivamente un numero adeguato di addetti alla squadra di emergenza per la lotta agli incendi. 

Il numero degli addetti alle misure antincendio deve essere rapportato a quello dei dipendenti presenti in azienda e devono essere previsti dei sostituti, con pari competenze, per i casi di assenza di uno dei componenti. Gli addetti al servizio antincendio devono essere adeguatamente formati e addestrati secondo quanto previsto dall'Allegato III del nuovo decreto.

I contenuti dei corsi di formazione e aggiornamento antincendio per gli addetti al servizio antincendio sono correlati al livello di rischio dell’attività; il DM individua 3 gruppi di percorsi formativi in funzione della complessità dell’attività e del livello di rischio:

  • Attività di “livello 3”: es. stabilimenti di “soglia inferiore” e di “soglia superiore” come definiti dal D.Lgs. n. 105/2015 (normativa Seveso) ecc. (Attività di rischio alto ex DM 10/3/1998);
  • Attività di “livello 2”: es. i cantieri temporanei e mobili ove si detengono ed impiegano sostanze infiammabili ecc. (Attività di rischio medio ex DM 10/3/1998) o i luoghi di lavoro compresi nell’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, con esclusione delle attività di "livello 3";
  • Attività di “livello 1”(attività che non sono né 3 né 2). (Attività con livello di rischio basso ex DM 10/3/1998).

La durata dei corsi di formazione/aggiornamento è così suddivisa:

  • Attività di “livello 3”: Modulo teorico di 12 ore in presenza (o in videoconferenza) e Modulo pratico 4 ore; L'aggiornamento previsto: 8 ore (5 ore teoriche e 3 ore pratiche). 
  • Attività di “livello 2”: Modulo teorico di 5 ore in presenza (o in videoconferenza) e Modulo pratico 3 ore; L'aggiornamento previsto: 5 ore (2 ore teoriche e 3 ore pratiche).
  • Attività di “livello 1”: Modulo teorico di 2 ore in presenza (o in videoconferenza) e Modulo pratico 2 ore; L'aggiornamento previsto: 2 ore pratiche.

Il nuovo decreto ha espressamente previsto che l’aggiornamento della formazione per gli addetti al servizio antincendio venga fatto ogni 5 anni.

A tal proposito, si ricorda alle aziende un passaggio importante dal punto di vista applicativo del DM in merito alla fase transitoria rispetto alla situazione precedente:

  • i corsi già programmati con i contenuti dell’allegato IX del decreto 10 marzo 1998, sono considerati validi se svolti entro 6 mesi dall’entrata in vigore del presente decreto (corso di formazione/aggiornamento con i contenuti precedenti da effettuarsi entro il 4 aprile 2023);
  • il primo aggiornamento degli addetti al servizio antincendio dovrà avvenire entro 5 anni dalla data di svolgimento dell’ultima attività di formazione o aggiornamento ( per un corso di formazione/aggiornamento effettuato nel 2019, dovrà essere previsto un corso di aggiornamento entro il 2024);
  • per i corsi di formazione/aggiornamento svolti da più di 5 anni, al 4 ottobre 2022, l’obbligo di aggiornamento è ottemperato con la frequenza di un corso di aggiornamento entro 12 mesi dall’entrata in vigore del decreto stesso ( per un corso di formazione/aggiornamento scaduto nel 2006, la situazione viene sanata con un corso di aggiornamento da effettuarsi entro il 4 ottobre 2023).

 

DM 3 settembre 2021 c.d. decreto “minicodice”

Il decreto 3 settembre 2021  ha dato attuazione al D.Lgs. n. 81/2008 per quanto riguarda “i criteri generali atti ad individuare le misure intese ad evitare l'insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi, nonché le misure precauzionali di esercizio” (art. 46, D.Lgs. n. 81/2008).

I datori di lavoro, con il supporto dei servizi di prevenzione e protezione e degli esperti antincendio, devono valutare il rischio di incendio tenendo conto:

  • della eventuale presenza di “atmosfere esplosive- ATEX”
  • delle regole tecniche di prevenzione incendi;
  • nei luoghi di lavoro a basso rischio di incendio dell'Allegato I del DM 3 settembre 2021;
  • negli altri luoghi di lavoro, del DM 3 agosto 2015 Codice di Prevenzione Incendi.