Con il DL n. 127 del 21 settembre 2021 è stato esteso, con decorrenza 15 ottobre e sino al 31 dicembre 2021, l’obbligo di Green pass per l'accesso ai luoghi di lavoro.
L’obbligo è rivolto a chiunque svolga un’attività lavorativa nel settore privato e a tutti i soggetti che prestano, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato in tali luoghi, anche sulla base di contratti esterni.
Tale obbligo non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica. I datori di lavoro sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni, a definire entro il 15 ottobre 2021 le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche suddette e ad individuare con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento delle violazioni. Tali controlli, dovranno essere effettuati, anche a campione, prioritariamente, ove possibile, al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro. I lavoratori privi della predetta certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della predetta certificazionee, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.
L'accesso di lavoratori in violazione degli obblighi è punito con una sanzione da 600 a 1500 euro. Il mancato rispetto delle prescrizioni del decreto da parte del datore di lavoro è punito con la sanzione amministrativa da 400 a 1.000 euro. Per le imprese con meno di 15 dipendenti è prevista la possibilità di sostituire temporaneamente il lavoratore privo di Green pass.
Per agevolare la diffusione delle informazioni, alleghiamo bozza di un possibile comunicato alle maestranze.