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Novita' in materia di sicurezza sul lavoro – Addestramento dei lavoratori, formazione preposti, dirigenti e datori di lavoro

Con la Legge n. 215/2021 sono state introdotte modifiche  all’articolo 37 del d.lgs. 81/2008,  inserendo anche datori di lavoro tra i soggetti che debbono ricevere un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro e prevedendo che gli attuali Accordi Stato-Regioni,  siano rivisti ed accorpati in un unico nuovo accordo, da emanarsi entro il 30 giugno 2022, in cui siano contenute anche:

  • le modalità per la formazione obbligatoria e l’aggiornamento del datore di lavoro in materia di sicurezza: viene quindi previsto, e penalmente sanzionato, un obbligo di formazione per il datore di lavoro anche se questi non ricopre alcun ruolo tecnico, come, ad esempio, quello di RSPP, per cui sarebbe già previsto uno specifico obbligo formativo;
  • le modalità per l’effettuazione della verifica finale della formazione e dell’aggiornamento per tutti i soggetti: attualmente la verifica di apprendimento non è prevista a conclusione del percorso formativo dei lavoratori, mentre lo è per quello dei dirigenti e dei preposti;
  • le modalità di verifica dell’efficacia della formazione ricevuta: da effettuarsi durante lo svolgimento dell’attività lavorativa.

L’articolo 37 già prevedeva che l’addestramento, a completamento del ciclo di formazione, dovesse avvenire sul luogo di lavoro, durante la normale operatività ad opera di persona esperta.

La Legge n. 215/2021 chiarisce che l’addestramento consiste:

  • nella prova pratica per l’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze e dispositivi di lavoro e di protezione (collettiva ed individuale);
  • nell’esercitazione, per l’applicazione delle procedure di lavoro.

Viene quindi sancito indirettamente l’obbligo di esercitazione (di addestramento) per l’applicazione delle procedure di lavoro, anche l’addestramento dovrà essere tracciato tenendo un apposito registro, come già previsto per i cicli formativi.

Nella logica del rafforzamento e chiarificazione del ruolo del preposto  vine indicato  che la formazione, da effettuarsi secondo i contenuti dell’Accordo Stato-Regioni da emanarsi entro il 30 giugno 2022, sia effettuata:

  • interamente in presenza;
  • ripetuta con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o dell’insorgenza di nuovi rischi.

Rimangono penalmente sanzionate, in capo al datore di lavoro e al dirigente (se incaricato della formazione) la mancata formazione dei lavoratori, dei dirigenti e dei preposti. Per questi ultimi è sanzionato anche il caso in cui la formazione e l’aggiornamento non siano effettuati in presenza. È inoltre sanzionato anche il mancato addestramento sulle attrezzature, sui dispositivi e sulle procedure di lavoro.

Va infine ricordato che, in caso di verifiche da parte degli enti di controllo, la mancata formazione è causa di sospensione dell’attività in applicazione dell’articolo 14 del d.lgs. 81/2008.