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Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e in materia di protezione civile - Decreto legge 159/2025

Il decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159, introduce numerose disposizioni in materia di salute e sicurezza, frutto di un confronto, a cui ha attivamente partecipato Confindustria, che ha consentito di mitigare le criticità inizialmente presenti nel documento e di evitare l’introduzione di previsioni non condivisibili.

Il provvedimento contiene numerosi interventi positivi e alcune disposizioni di cui dovrà essere seguito l’iter nella conversione in legge, essendo ancora presenti criticità applicative o interpretative; stessa attenzione per i numerosi decreti attuativi.

Nel segnalare di seguito i punti di maggior interesse per le imprese, alleghiamo una prima nota di commento predisposta da Confindustria.

 

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI APPALTI E VIGILANZA

 

Le nuove norme in materia di appalti mirano a contrastare in modo più incisivo il lavoro sommerso e ad aumentare la trasparenza e la sicurezza, in particolare nei cantieri e nei settori a più elevato rischio. L'articolo 3 del decreto introduce obblighi specifici che impattano direttamente sulle procedure operative:

Badge di cantiere: Viene introdotto un tesserino di riconoscimento (anche in formato digitale) per tutti i lavoratori delle imprese che operano in regime di appalto o subappalto. L'obbligo si applica non solo ai cantieri edili, ma anche alle imprese che svolgono attività in ambiti a rischio elevato, che verranno individuati con un apposito Decreto Ministeriale.

Notifica preliminare: Il contenuto della notifica che il committente invia prima dell'inizio dei lavori edili è stato integrato. Ora è necessario specificare nel dettaglio le imprese che operano in regime di subappalto.

Patente a crediti: La procedura di decurtazione del punteggio per l'impiego di lavoro nero è stata accelerata. La decurtazione avverrà sulla base della semplice notifica del verbale di accertamento, e non più a seguito di una sentenza penale definitiva, come previsto per altre violazioni.

 

FORMAZIONE DEI LAVORATORI

 

L'obiettivo del legislatore è rendere il percorso formativo dei lavoratori più efficiente, tracciabile e facilmente verificabile, superando alcune delle criticità operative del passato. Le modifiche all'articolo 37 del D.Lgs. 81/2008 introducono due importanti novità:

Registrazione delle Competenze: Le competenze acquisite da un lavoratore attraverso i corsi di formazione dovranno essere registrate nel suo fascicolo elettronico e, soprattutto, nel SIISL (Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa). Questo rappresenta un vantaggio operativo significativo: il datore di lavoro potrà conoscere la formazione pregressa di un lavoratore (anche in fase di assunzione), programmare interventi mirati ed evitare ripetizioni. Tale strumento potrebbe inoltre supportare la gestione dell'obbligo formativo prima dell'effettiva adibizione alla mansione, consentendo di verificare le competenze già acquisite prima dell'assunzione.

Aggiornamento per Piccole Imprese: Per le aziende che occupano meno di 15 lavoratori, viene stabilito che le modalità di aggiornamento periodico della formazione saranno definite dalla contrattazione collettiva.

Soggetti formatori: Viene previsto un nuovo accordo Stato-Regioni finalizzato a rivedere i criteri di accreditamento dei soggetti formatori. L'obiettivo è quello di uniformare e qualificare i requisiti a livello nazionale, garantendo una maggiore omogeneità e qualità dell'offerta formativa.

 

MISURE RELATIVE ALLA SORVEGLIANZA SANITARIA

 

Le novità in materia di sorveglianza sanitaria segnano un'evoluzione del ruolo del medico competente, che assume una funzione non più solo reattiva, ma proattiva nella promozione della salute e nel controllo di rischi specifici.

Le principali disposizioni, introdotte dall'articolo 17 del decreto, risultano essere:

 

Nuova visita di controllo per alcol e droghe: Viene introdotta una visita medica da effettuarsi "in presenza di ragionevole motivo" per verificare se un lavoratore si trovi sotto l'effetto di alcol o sostanze stupefacenti. La norma, che riguarda le attività ad alto rischio, presenta notevoli criticità operative. Il concetto di "ragionevole motivo" non è definito. Sarà utile definire un protocollo interno rigoroso e difendibile che disciplini la procedura di segnalazione e richiesta di intervento.

 

Promozione della prevenzione oncologica: Il medico competente assume il nuovo compito di informare attivamente i lavoratori sull'importanza della prevenzione e degli screening oncologici, promuovendo l'adesione ai programmi offerti dal Servizio Sanitario Nazionale.

 

Permessi retribuiti per screening: La contrattazione collettiva potrà introdurre misure per sostenere la partecipazione a tali programmi, inclusa la possibilità di fruire di permessi retribuiti per effettuare gli screening oncologici durante l'orario di lavoro.

 

GESTIONE DEI DPI E PROTEZIONE DALLE CADUTE

 

Le principali novità, che modificano gli articoli 77 e 115 del D.Lgs. 81/2008, sono:

Igiene degli Indumenti di Lavoro (Art. 77): L'obbligo del datore di lavoro di curare le condizioni di igiene viene esteso. Non riguarda più solo i DPI in senso stretto, ma anche "specifici indumenti di lavoro che assumono la caratteristica di DPI". L'individuazione di tali indumenti deve avvenire a seguito della valutazione dei rischi.

Sistemi di Protezione contro le Cadute dall'Alto (Art. 115): Il nuovo testo privilegia esplicitamente le misure di protezione collettiva (parapetti, reti di sicurezza, …) rispetto a quelle individuali nei lavori in quota. Solo qualora non sia possibile adottare sistemi collettivi, si dovrà ricorrere a sistemi di protezione individuale, seguendo una precisa gerarchia che privilegia i sistemi di trattenuta e posizionamento rispetto a quelli di arresto caduta.

Promozione di DPI Innovativi (Art. 11): L'INAIL promuoverà interventi per sostenere l'acquisto e l'adozione di DPI caratterizzati da tecnologie innovative e sistemi intelligenti, un'opportunità da monitorare per il futuro.

 

CHIARIMENTI SULLA PREVENZIONE DI VIOLENZE E MOLESTIE

 

La modifica all'articolo 15 del D.Lgs. 81/2008 introduce, tra le misure generali di tutela, la "programmazione di misure di prevenzione di condotte violente o moleste" non vi è quindi l'obbligo di inserire i rischi da violenza e molestie all'interno della valutazione dei rischi (DVR) ai sensi dell'articolo 28. La prevenzione di tali condotte dovrà quindi essere gestita attraverso altre misure organizzative e gestionali (accordi contrattuali, specifiche iniziative formative e informative per tutto il personale,…) e l'adozione di adeguate reazioni sul piano disciplinare.