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Imballaggi - Nuovo Regolamento Europeo


Il Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2024/40/UE del 19/12/2024 – in vigore dallo scorso 11 febbraio - (G.U.U.E. serie L del 21/01/2025), modificando il Regolamento (Ue) 2019/1020 e la Direttiva (Ue) 2019/904 ed abrogando la Direttiva 94/62/CE, estende il campo di applicazione a tutti gli imballaggi, indipendentemente dal materiale utilizzato, e tutti i rifiuti di imballaggio, indipendentemente dal contesto in cui gli imballaggi vengono utilizzati.

Gli obblighi previsti dalle nuove disposizioni che saranno graduali, a partire dal 12 agosto 2026, sono:

▪ ridurre in modo significativo la produzione di rifiuti di imballaggio, fissando obiettivi vincolanti di riutilizzo, limitando l'uso di determinati tipi di imballaggi monouso e imponendo limiti agli operatori economici;
▪ garantire la sostenibilità degli imballaggi;
▪ disciplinare la responsabilità estesa del produttore;
▪ favorire il riutilizzo e la ricarica degli imballaggi, nonché la raccolta e il trattamento, compreso il riciclaggio, dei rifiuti di imballaggio.

In particolare, con le nuove norme, tutti gli imballaggi (ad eccezione di legno leggero,sughero, tessuti, gomma, ceramica, porcellana e cera) dovranno essere riciclabili sulla base di criteri rigorosi.

Le misure comprendono anche obiettivi sul contenuto minimo riciclato per gli imballaggi di plastica e obiettivi minimi di riciclaggio in termini di peso per i rifiuti di imballaggio.

Le disposizioni relative al contenuto di riciclato, si applicheranno successivamente a partire dal 1° gennaio 2030 o tre anni dopo la data di entrata in vigore di un apposito atto di esecuzione della Commissione.

Infine, entro il 2029, il 90% dei contenitori in metallo e plastica monouso per bevande fino a tre litri dovranno essere raccolti separatamente mediante sistemi di deposito cauzionale  e restituzione o altre soluzioni che consentano di raggiungere l'obiettivo di raccolta.

Sono previsti anche obiettivi di riutilizzo specifici da raggiungere entro il 2030 per imballaggi di bevande alcoliche e analcoliche (ad eccezione, tra gli altri, di latte, vino, e superalcolici), imballaggi multipli e imballaggi per la vendita e per il trasporto.

A determinate condizioni, gli Stati membri possono concedere deroghe di cinque anni a questi requisiti.

I distributori finali di bevande e alimenti da asporto dovranno dare ai consumatori la possibilità di utilizzare i loro contenitori e adoperarsi per offrire il 10 % dei prodotti in un formato di imballaggio riutilizzabile entro il 2030.

Gli obiettivi di riduzione per gli Stati membri prevedono: 5% entro il 2030, del 10% entro il 2035 e del 15% entro il 2040 e una particolare attenzione ai rifiuti di imballaggio in  plastica.

Per limitare gli sprechi, è stata stabilita una proporzione massima di spazio vuoto del 50% che si applicherà agli imballaggi multipli e a quelli per il trasporto e per il commercio elettronico.

In aggiunta, fabbricanti e importatori dovranno garantire che il peso e il volume degli imballaggi siano ridotti al minimo.
Determinati tipi di imballaggi di plastica monouso saranno vietati a partire dal 1° gennaio 2030.

Tra questi gli imballaggi per frutta e verdura fresche non trasformate e per i cibi e le bevande consumati in bar e ristoranti, le monoporzioni, i piccoli imballaggi monouso utilizzati negli alberghi e le borse di plastica in materiale ultraleggero.